CASA GRANDUCALE MEDICEA DI TOSCANA • ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDICEA
REGOLAMENTO GENERALE
delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana nei Paesi Esteri
Adottato dall’Associazione Internazionale Medicea nell’ambito degli indirizzi della Casa Granducale Medicea di Toscana
PREMESSE
- la Casa Granducale Medicea di Toscana promuove il progetto del Rinascimento Continuo, dei Distretti e dei Borghi Umanistici Medicei e delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana nei Paesi esteri;
- l’Associazione Internazionale Medicea costituisce la struttura giuridica, amministrativa e finanziaria incaricata di organizzare le Missioni, ricevere le donazioni e i corrispettivi, stipulare gli accordi e sostenere la rete centrale e territoriale;
- le Missioni hanno natura culturale, istituzionale, relazionale ed economica interna alla Casa Granducale e non si sostituiscono alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati;
- è necessario assicurare regole uniformi per la selezione dei membri, la gestione dei contributi, la ricerca degli investimenti, la pubblicazione delle opportunità, la prevenzione dei conflitti e la ripartizione trasparente delle commissioni;
- il presente Regolamento assorbe e coordina le disposizioni già elaborate nel Programma Fondativo, nelle Scale preliminari delle donazioni e nel Regolamento per la pubblicazione, l’accesso e l’assegnazione delle opportunità d’investimento.
SOMMARIO DELLE PARTI
| Parte | Contenuto |
|---|---|
| Parte I | Principi generali e struttura istituzionale |
| Parte II | Programma Fondativo, accesso alla Missione, contribuzioni e donazioni |
| Parte III | Rete territoriale, ricerca e verifica delle opportunità |
| Parte IV | Bollettino Ufficiale e assegnazione interna degli affari |
| Parte V | Commissione di successo, incasso centralizzato e ripartizioni |
| Parte VI | Riservatezza, attività riservate, disciplina e disposizioni finali |
INDICE GENERALE CLICCABILE
Articolo 1 — Finalità e ambito di applicazioneArticolo 2 — Definizioni essenzialiArticolo 3 — Principi di funzionamentoArticolo 4 — Casa Granducale Medicea di ToscanaArticolo 5 — Associazione Internazionale MediceaArticolo 6 — Nunziatura Granducale e Nunzio GranducaleArticolo 6-bis — Sede amministrativa e legale e sedi operative delle MissioniArticolo 7 — Ambasciatore Capo della Missione nazionaleArticolo 8 — Ambasciatori Medicei dei DistrettiArticolo 9 — Consoli Onorari Medicei, categorie fondative e investitoriArticolo 10 — Vicari dei Distretti e requisiti di idoneitàArticolo 10-bis — Circoscrizioni storiche, giurisdizioni territoriali e FeudiArticolo 11 — Magistrature Medicee e Magistrato SupremoArticolo 12 — Segreteria amministrativa e registri centrali
Articolo 13 — Accesso comune alla Missione, qualifica fondativa e progressione agli uffici operativiArticolo 14 — Tassa Comunitativa Storica, Cittadinanza Fiorentina e nobiltàArticolo 15 — Categorie fondative e Donazione Fondativa della MissioneArticolo 16 — Individuazione e valutazione dei candidatiArticolo 17 — Incasso centralizzato e compensi per la ricerca e l’accompagnamento dei candidatiArticolo 18 — Separazione contabile e comunicazione ai candidati
Articolo 19 — Garanzia di operatività della reteArticolo 20 — Settori delle opportunitàArticolo 21 — Fonti della ricognizione territorialeArticolo 22 — Registro del Distretto e scheda preliminareArticolo 23 — Verifica preliminare della MagistraturaArticolo 24 — Accompagnamento preliminare
Articolo 25 — Accesso riservato e Bollettino UfficialeArticolo 26 — Manifestazione di interesse e lista cronologicaArticolo 27 — Riserva di priorità nella trattazioneArticolo 28 — Mantenimento, rinnovo e decadenzaArticolo 29 — Divieto di concorrenza interna e compartecipazioneArticolo 30 — Feudi della Camera Granducale e accesso degli Ambasciatori e dei VicariArticolo 31 — Opportunità pubbliche e procedure competitiveArticolo 32 — Contestazioni interne
Articolo 33 — Commissione di successo della Rete MediceaArticolo 34 — Soggetti pagatori e doppia remunerazione trasparenteArticolo 35 — Contributo di attivazioneArticolo 36 — Incasso centralizzatoArticolo 37 — Ripartizione interna ordinariaArticolo 38 — Quota centrale e membri delle MagistratureArticolo 39 — Compenso del VicarioArticolo 40 — Compenso dell’Ambasciatore presentatoreArticolo 41 — Quota dell’Ambasciatore CapoArticolo 42 — Commissione speciale per un Feudo UmanisticoArticolo 43 — Criteri di calcolo, non cumulabilità e ruoli multipliArticolo 44 — Condizioni di maturazione e pagamento
Articolo 45 — Riservatezza e accesso alle informazioniArticolo 46 — Divieto di aggiramentoArticolo 47 — Attività riservate e professionisti abilitatiArticolo 48 — Assenza di garanzia del risultatoArticolo 49 — Conflitti di interesseArticolo 50 — Protezione dei dati e conservazioneArticolo 51 — Violazioni e sanzioni interneArticolo 52 — Riesame e decisioniArticolo 53 — Modifiche del RegolamentoArticolo 54 — Entrata in vigore e prevalenza
PARTE I — PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ISTITUZIONALE
Articolo 1 — Finalità e ambito di applicazione
1.1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l’organizzazione e le attività delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana istituite nei Paesi esteri, nonché i rapporti tra la Casa Granducale Medicea di Toscana, l’Associazione Internazionale Medicea, la Nunziatura Granducale, le Magistrature Medicee, gli Ambasciatori, i Consoli Onorari, i Vicari e gli altri membri autorizzati.
1.2. Ogni Missione nazionale adotta il presente Regolamento come disciplina generale. Gli accordi individuali possono specificarne l’applicazione, ma non possono derogare ai principi di trasparenza, incasso centralizzato, riservatezza, tracciabilità e separazione delle funzioni senza espressa autorizzazione scritta dell’Associazione.
1.3. Le denominazioni diplomatiche e consolari utilizzate nel sistema mediceo individuano uffici onorifici interni della Casa Granducale e non attribuiscono status diplomatico o consolare riconosciuto dal diritto internazionale o dagli Stati.
Articolo 2 — Definizioni essenziali
2.1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: «Casa Granducale», la Casa Granducale Medicea di Toscana; «Associazione», l’Associazione Internazionale Medicea; «Missione», la Missione Diplomatica Medicea per la Toscana istituita in un determinato Paese estero; «Regolamento», il presente testo; «Magistratura competente», la Magistratura Medicea Arte e Ambiente o altra Magistratura incaricata della materia; «Magistrato Supremo», il dirigente centrale incaricato di coordinare la rete delle Magistrature e dei Vicari; «Bollettino», il Bollettino Ufficiale delle Opportunità d’Investimento; «membro», l’Ambasciatore, il Console Onorario, il Vicario o altro soggetto formalmente ammesso alla Missione.
2.2. Per «Distretto Umanistico Mediceo» si intende l’area territoriale toscana affidata alla rappresentanza di un Ambasciatore e alla ricognizione locale di un Vicario, la cui circoscrizione è individuata secondo l’articolo 10-bis. Per «Feudo Umanistico» si intende il progetto territoriale, immobiliare, culturale, energetico e imprenditoriale disciplinato dagli atti della Casa Granducale.
2.3. Per «Master» si intende il «Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica», della durata complessiva di centottanta ore, promosso dall’Accademia Umanistica Medicea e aperto a tutti. La prima parte del Master, della durata di novantasei ore, costituisce uno dei percorsi di idoneità previsti per l’accesso agli uffici di Vicario Mediceo e di Ambasciatore Mediceo.
2.4. Per «Manuale ufficiale del Master» si intende l’Official Master Handbook approvato dall’Accademia Umanistica Medicea, contenente i principi, il metodo, le regole formative e gli obblighi accademici e disciplinari del Master.
2.5. Per «collaboratore istituzionale autorizzato» si intende il soggetto al quale l’Associazione abbia conferito, mediante specifico accordo individuale scritto, un incarico di ricerca, individuazione, presentazione e accompagnamento di candidati, con espressa disciplina delle attività, della base di calcolo, delle condizioni di maturazione e del compenso eventualmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 3 — Principi di funzionamento
3.1. Le Missioni operano secondo i principi di dignità, lealtà, integrità, cooperazione, reciprocità, riservatezza, tracciabilità e servizio al territorio.
3.2. Il metodo del Rinascimento Continuo richiede che le qualità individuali siano poste in cooperazione con cultura, economia, istituzioni e comunità, evitando che il prestigio personale rimanga isolato o venga utilizzato in modo meramente individualistico.
3.3. Ogni membro è tenuto a distinguere sempre gli uffici onorifici dalle attività professionali remunerate, le donazioni dai corrispettivi commerciali e la presentazione istituzionale dalle attività riservate a professionisti abilitati.
Articolo 4 — Casa Granducale Medicea di Toscana
4.1. La Casa Granducale definisce gli indirizzi storici, culturali e istituzionali del progetto, conferisce le dignità, i titoli e gli uffici interni e vigila sulla coerenza delle Missioni con il Manifesto del Rinascimento Continuo.
4.2. Restano di esclusiva competenza di S.A.R. il Granduca l’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina, l’iscrizione nel Cittadinario, il riconoscimento della dignità di Nobile di Firenze, la nomina degli Ambasciatori, il conferimento del titolo interno di Console Onorario e le dispense relative ai Feudi Umanistici.
4.3. Nessun organo della Missione può promettere o garantire anticipatamente l’esercizio di tali prerogative.
Articolo 5 — Associazione Internazionale Medicea
5.1. L’Associazione costituisce la struttura amministrativa e contrattuale centrale delle Missioni.
5.2. Essa: stipula gli incarichi; riceve e contabilizza donazioni, commissioni e contributi; mantiene i registri; organizza la sede centrale della Nunziatura; sostiene la segreteria amministrativa, il Magistrato Supremo, il Nunzio Granducale e le spese generali e di rappresentanza; corrisponde i contributi dovuti alla Casa Granducale per l’uso autorizzato del nome e dell’identità medicea; riconosce e corrisponde, nei limiti degli accordi individuali scritti, i compensi ai collaboratori istituzionali autorizzati; ripartisce le quote spettanti ai membri secondo il presente Regolamento.
5.3. Tutti i rapporti economici con investitori, promotori e membri della rete devono transitare attraverso l’Associazione, salvo autorizzazione scritta.
Articolo 6 — Nunziatura Granducale e Nunzio Granducale
6.1. La Nunziatura Granducale costituisce la sede centrale di coordinamento internazionale delle Missioni.
6.2. Il Nunzio Granducale sviluppa relazioni istituzionali, favorisce presentazioni di alto livello, conferisce prestigio e continuità internazionale alla rete e coopera con gli Ambasciatori Capi, senza sostituirsi alle loro funzioni nazionali.
6.3. Le spese della Nunziatura e le eventuali indennità o rimborsi del Nunzio sono sostenuti dalla quota centrale dell’Associazione secondo il bilancio approvato.
Articolo 6-bis — Sede amministrativa e legale e sedi operative delle Missioni
6-bis.1. La sede amministrativa e legale dell’Associazione Internazionale Medicea e di tutte le Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana istituite nei Paesi esteri è unica, centralizzata e stabilita in Firenze, Borgo Santi Apostoli n. 12.
6-bis.2. Presso tale sede sono accentrati gli atti amministrativi e contrattuali, la contabilità, i registri centrali, la conservazione della documentazione, le comunicazioni ufficiali e ogni altro adempimento riferibile all’Associazione e alle Missioni, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa applicabile o da specifici atti dell’Associazione.
6-bis.3. Ciascuna Missione nazionale può disporre, nel Paese estero in cui opera, di una sede operativa e di rappresentanza, destinata principalmente ad accogliere le attività conviviali e culturali della Missione, gli incontri con i membri e gli ospiti, nonché le attività individuali di rappresentanza degli Ambasciatori.
6-bis.4. La sede operativa è individuata dall’Ambasciatore Capo, previa comunicazione all’Associazione, preferibilmente presso un hotel prestigioso della città designata quale sede della singola Missione oppure presso altro luogo ritenuto idoneo per dignità, sicurezza, funzionalità e coerenza con le finalità istituzionali.
6-bis.5. La sede operativa estera non costituisce sede legale o amministrativa autonoma, non acquista personalità giuridica distinta e non può essere presentata come sede diplomatica o consolare riconosciuta dallo Stato ospitante.
6-bis.6. L’Ambasciatore Capo non può assumere, in nome dell’Associazione o della Casa Granducale, obbligazioni relative alla locazione, all’uso continuativo, al personale, ai servizi o alle spese della sede operativa senza preventiva autorizzazione scritta dell’Associazione. Le spese autorizzate sono sostenute secondo il bilancio e le disponibilità della Missione.
Articolo 7 — Ambasciatore Capo della Missione nazionale
7.1. L’Ambasciatore Capo dirige, coordina e rappresenta internamente la Missione nazionale, promuove la selezione degli Ambasciatori e dei Consoli Onorari, mantiene i rapporti con l’Associazione, la Nunziatura e le Magistrature e sviluppa le relazioni con personalità qualificate del proprio Paese.
7.2. Egli si impegna a esercitare l’ufficio secondo il presente Regolamento, a vigilare sul comportamento dei membri e a segnalare tempestivamente violazioni, conflitti di interesse o utilizzi impropri delle denominazioni medicee.
7.3. L’Ambasciatore Capo non può assumere obbligazioni in nome dell’Associazione o della Casa Granducale senza preventiva autorizzazione scritta.
7.4. Le attività professionali separatamente svolte dall’Ambasciatore Capo possono essere remunerate esclusivamente secondo il presente Regolamento e il relativo accordo individuale.
7.5. L’ufficio di Ambasciatore Capo può essere conferito soltanto a chi possieda i requisiti soggettivi e almeno uno dei requisiti di idoneità previsti per gli Ambasciatori Medicei dagli articoli 8 e 13.9.
Articolo 8 — Ambasciatori Medicei dei Distretti
8.1. L’accesso all’ufficio di Ambasciatore Mediceo è riservato ai Nobili di Firenze e ai Consoli Onorari Medicei in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità previsti dall’articolo 13.9. La nomina rimane subordinata alla valutazione e all’atto delle autorità medicee competenti.
8.2. Gli Ambasciatori Medicei sono Nobili di Firenze ai quali è affidata la rappresentanza di uno specifico Distretto Umanistico della Toscana. La giurisdizione storica del Vicariato, nell’ordinamento interno mediceo, può essere assegnata esclusivamente a un Ambasciatore Mediceo.
8.3. Essi conoscono la storia e la vita presente del Distretto, cooperano con il Vicario locale, promuovono relazioni culturali ed economiche, individuano investitori qualificati e accompagnano le relazioni sino alla loro maturazione.
8.4. Tra i membri esteri delle Missioni, soltanto gli Ambasciatori Medicei possono maturare compensi professionali e quote economiche relative agli investimenti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dagli accordi individuali. Restano ferme le separate disposizioni relative ai Vicari, alle Magistrature e alla struttura centrale, nonché i compensi per la ricerca e l’accompagnamento dei candidati eventualmente riconosciuti ai collaboratori istituzionali autorizzati ai sensi dell’articolo 17.
8.5. Gli Ambasciatori Medicei e i Vicari Medicei, nonché i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), sono i soli soggetti che possono essere ammessi alla concessione di un Feudo Umanistico e al conseguente riconoscimento di una dignità feudale interna, secondo le condizioni e le priorità stabilite dall’articolo 30.
Articolo 9 — Consoli Onorari Medicei, categorie fondative e investitori
9.1. Il primo livello di ingresso nella Missione è, per tutti i candidati, quello di Console Onorario Mediceo, perfezionato mediante la Tassa Comunitativa Storica fissa prevista dall’articolo 14 e l’adozione dei relativi atti. La sola qualità di Console Onorario non attribuisce la qualifica di fondatore della Missione.
9.2. A seguito della valutazione favorevole, del versamento della Tassa Comunitativa Storica e del perfezionamento degli atti istituzionali, tutti i Consoli Onorari Medicei sono ammessi alla Cittadinanza Fiorentina, ricevono la dignità di Nobile di Firenze e hanno diritto all’iscrizione nell’Albo d’Oro Mediceo «Il Cittadinario», secondo l’articolo 14.
9.3. Tutti i Consoli hanno diritto di partecipare alla vita associativa, culturale, istituzionale, conviviale e di rappresentanza della Missione, nei limiti stabiliti dagli atti attuativi e dalle deliberazioni degli organi competenti.
9.4. Tutti i Consoli possono partecipare, esclusivamente in qualità di investitori o co-investitori, alle opportunità ordinarie previamente registrate, verificate e pubblicate nel Bollettino. L’accesso alle opportunità riservate è consentito soltanto ai Consoli che abbiano acquisito, mediante la Donazione Fondativa supplementare prevista dall’articolo 15, la categoria minima indicata nella relativa scheda.
9.5. I Consoli non partecipano alla programmazione, alla direzione o alla gestione delle attività territoriali dei Distretti e non possono ricevere incarichi di rappresentanza di Vicariati, Capitanati, Podesterie o altre giurisdizioni storiche, neppure minori.
9.6. L’ufficio di Console Onorario, in quanto tale, non attribuisce alcun diritto automatico a commissioni, compensi professionali, quote per segnalazioni o remunerazioni derivanti dalla rete. Resta salva esclusivamente l’eventuale remunerazione di attività separate di ricerca e accompagnamento dei candidati quando il Console sia stato preventivamente incaricato quale collaboratore istituzionale autorizzato mediante specifico accordo individuale scritto ai sensi dell’articolo 17. Tale compenso non deriva dal titolo consolare. Il Console può inoltre conseguire i risultati economici connessi agli investimenti effettuati in proprio o tramite i propri veicoli.
9.7. Il Master è aperto a tutti secondo l’articolo 16.4. Ogni Console può frequentarlo e, dopo avere superato la prima parte della durata di novantasei ore, acquisisce il requisito di idoneità previsto dall’articolo 13.9, lettera a). Restano ferme le ulteriori modalità di idoneità previste dalle lettere b), c) e d) del medesimo articolo. Il possesso di uno dei requisiti consente di essere valutati per la nomina a Vicario Mediceo o ad Ambasciatore Mediceo, ma non determina automaticamente la nomina o l’assegnazione di un Distretto.
9.8. La denominazione di Console Onorario Mediceo costituisce un titolo interno, culturale e onorifico della Casa Granducale e non implica alcuna funzione consolare statale, potestà pubblica o competenza amministrativa riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica Italiana o dallo Stato ospitante.
Articolo 10 — Vicari dei Distretti e requisiti di idoneità
10.1. I Vicari costituiscono la rete territoriale locale della Toscana e svolgono una ricognizione stabile e proattiva delle opportunità del Distretto.
10.2. Essi individuano, documentano e qualificano preliminarmente beni, imprese, progetti e interlocutori; mantengono i rapporti locali; compilano le schede; trasmettono le opportunità alla Magistratura competente; assistono le visite e le fasi territoriali.
10.3. I Vicari non vendono direttamente le opportunità, non raccolgono capitali e non svolgono attività riservate di mediazione, consulenza finanziaria o collocamento.
10.4. Le nuove nomine a Vicario Mediceo sono riservate ai Nobili di Firenze e ai Consoli Onorari Medicei in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità previsti dall’articolo 13.9. La nomina rimane subordinata alla valutazione e all’atto delle autorità medicee competenti.
10.5. I Vicari Medicei e gli Ambasciatori Medicei, nonché i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), possono essere ammessi alla concessione di un Feudo Umanistico e al riconoscimento della relativa dignità feudale interna secondo l’articolo 30.
Articolo 10-bis — Circoscrizioni storiche, giurisdizioni territoriali e Feudi
10-bis.1. La circoscrizione territoriale di ciascun Distretto Umanistico Mediceo è individuata, ai fini del presente Regolamento e dell’ordinamento interno mediceo, nelle piante realizzate nel 1758 da Ferdinando Morozzi su ordine del Consiglio di Reggenza, conservate presso l’Archivio di Stato di Firenze (ASF), fondo Consiglio di Reggenza, filza n. 196, inserto 4.
10-bis.2. Per lo Stato Fiorentino il corpus comprende venticinque piante, rappresentative dei Vicariati sottoposti alla giurisdizione storica dei quattro Commissariati e del Senato Fiorentino, così ripartiti: a) Commissariato di Firenze: otto Vicariati; b) Commissariato di Pisa: sette Vicariati; c) Commissariato di Arezzo: sei Vicariati; d) Commissariato di Pistoia: quattro Vicariati. Il totale dello Stato Fiorentino è pertanto di venticinque Vicariati.
10-bis.3. Per lo Stato Senese il corpus comprende sette piante, rappresentative dei sette Vicariati sottoposti alla giurisdizione storica del Commissariato e del Senato di Siena.
10-bis.4. Le piante Morozzi costituiscono il riferimento cartografico e storico per la delimitazione dei Distretti, per l’attribuzione delle rispettive denominazioni territoriali e per l’individuazione delle giurisdizioni storiche comprese al loro interno.
10-bis.5. Le giurisdizioni minori del periodo mediceo indicate nelle piante, denominate Podesterie, e le giurisdizioni maggiori, denominate Capitanati, conservano valore storico e organizzativo nell’ordinamento interno mediceo. La loro eventuale rappresentanza o funzione di coordinamento può essere affidata, mediante specifico atto, esclusivamente a un Ambasciatore Mediceo o a un Vicario Mediceo nominato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 13.9 e non può essere attribuita a un Console Onorario Mediceo in quanto tale.
10-bis.6. La giurisdizione storica del Vicariato è riservata esclusivamente agli Ambasciatori Medicei. L’affidamento di funzioni interne riferite a una Podesteria o a un Capitanato non attribuisce potestà pubbliche e resta subordinato agli atti della Casa Granducale e al coordinamento del Magistrato Supremo.
10-bis.7. Le funzioni interne di Commissario dei Commissariati storici restano riservate ai Consiglieri del Magistrato Supremo, nominati secondo gli atti della Casa Granducale. Tali funzioni comprendono il coordinamento delle giurisdizioni storiche e della rete dei Vicari ricadenti nel rispettivo ambito.
10-bis.8. I sessanta Feudi indicati nel corpus cartografico sono attribuiti alla Camera Granducale. Essi possono essere concessi esclusivamente ai titolari dell’ufficio di Ambasciatore Mediceo o di Vicario Mediceo, nonché ai candidati all’investitura che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), secondo le condizioni stabilite dall’articolo 30. La discendenza diretta dalle famiglie feudatarie alla data della soppressione storica del Feudo può costituire elemento di preferenza, ma non sostituisce il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
10-bis.9. La riattivazione, l’assegnazione e la rappresentanza delle giurisdizioni storiche previste dal presente articolo hanno natura esclusivamente interna, culturale, onorifica e organizzativa. Esse non attribuiscono potestà pubbliche, funzioni amministrative territoriali, diritti sovrani o competenze appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali o ad altre autorità pubbliche.
Articolo 11 — Magistrature Medicee e Magistrato Supremo
11.1. La Magistratura Medicea Arte e Ambiente e le altre Magistrature competenti selezionano, verificano e organizzano le opportunità, coordinano i professionisti abilitati e assistono la Missione nell’elaborazione dei progetti.
11.2. Il Magistrato Supremo dirige e coordina la rete delle Magistrature e dei Vicari, amministra il Bollettino e le liste degli interessati, concede le priorità interne, verifica l’avanzamento delle trattative e riferisce all’Associazione.
11.3. Le funzioni interne di Commissario dei Commissariati storici sono esercitate esclusivamente dai Consiglieri del Magistrato Supremo espressamente incaricati, ai quali compete il coordinamento delle giurisdizioni e dei Vicari compresi nel relativo ambito territoriale.
11.4. Il Magistrato Supremo, i Consiglieri con funzioni di Commissario e i membri delle Magistrature devono astenersi quando abbiano un interesse personale, professionale o economico nell’operazione, salvo il caso di specifiche autorizzazioni concesse di volta in volta da S.A.R. il Granduca per sopperire a necessità contingenti.
Articolo 12 — Segreteria amministrativa e registri centrali
12.1. La segreteria amministrativa cura le comunicazioni ufficiali, i registri dei candidati, dei segnalanti, degli accordi individuali e dei compensi relativi alla ricerca e all’accompagnamento dei candidati, delle Tasse Comunitative Storiche, delle Donazioni Fondative, delle opportunità, delle manifestazioni di interesse, delle priorità e delle commissioni sugli investimenti.
12.2. Le comunicazioni rilevanti devono essere effettuate tramite gli indirizzi ufficiali indicati dall’Associazione. Messaggi informali o verbali non attribuiscono priorità o diritti economici.
12.3. I registri sono riservati e accessibili soltanto nei limiti necessari alle funzioni esercitate.
PARTE II — PROGRAMMA FONDATIVO, ACCESSO ALLA MISSIONE, CONTRIBUZIONI E DONAZIONI
Articolo 13 — Accesso comune alla Missione, qualifica fondativa e progressione agli uffici operativi
13.1. Il primo e necessario livello di ingresso nella Missione è, per tutti i candidati, quello di Console Onorario Mediceo. Il relativo percorso si perfeziona, dopo la valutazione favorevole, mediante il versamento della Tassa Comunitativa Storica fissa di euro 5.000 prevista dall’articolo 14 e l’adozione degli atti istituzionali di competenza.
13.2. La Tassa Comunitativa Storica dà accesso, secondo l’articolo 14, alla Cittadinanza Fiorentina, alla dignità ereditaria di Nobile di Firenze, al titolo interno di Console Onorario Mediceo e al diritto di iscrizione nel Cittadinario, ma non attribuisce la qualifica di fondatore della Missione.
13.3. Il Console che desideri conseguire una qualifica di fondatore sceglie una delle categorie indicate nell’articolo 15 e versa, oltre alla Tassa Comunitativa Storica, la corrispondente Donazione Fondativa supplementare, destinata esclusivamente al sostegno della Missione.
13.4. La categoria fondativa non crea gradi superiori o inferiori di Cittadinanza o di nobiltà e non attribuisce, di per sé, uffici operativi o poteri territoriali; essa registra esclusivamente il livello supplementare di sostegno assunto nei confronti della Missione e determina l’eventuale accesso alle opportunità d’investimento riservate alla relativa categoria.
13.5. Tutti i Consoli partecipano alla vita associativa, culturale, istituzionale, conviviale e di rappresentanza della Missione e possono partecipare, esclusivamente quali investitori o co-investitori, alle opportunità ordinarie pubblicate nel Bollettino, anche quando non abbiano acquisito una qualifica fondativa.
13.6. Alcune opportunità di particolare valore, complessità o rilevanza istituzionale possono essere riservate, nella relativa scheda del Bollettino, ai Consoli appartenenti a determinate categorie fondative. La categoria minima costituisce requisito di ammissibilità e non modifica l’ordine cronologico delle manifestazioni di interesse.
13.7. I Consoli non partecipano alla programmazione o alla gestione delle attività territoriali dei Distretti e non ricevono incarichi di rappresentanza di Vicariati, Capitanati, Podesterie o altre giurisdizioni storiche.
13.8. Ai Consoli, per la sola titolarità dell’ufficio, non spettano commissioni, compensi professionali o quote economiche generate dalla rete. Essi partecipano agli investimenti esclusivamente per proprio conto o tramite veicoli a essi riferibili. Resta salva l’eventuale remunerazione per separate attività di ricerca e accompagnamento dei candidati, esclusivamente quando il Console operi quale collaboratore istituzionale autorizzato in forza di specifico accordo individuale scritto ai sensi dell’articolo 17.
13.9. L’accesso agli uffici di Vicario Mediceo e di Ambasciatore Mediceo è riservato ai Nobili di Firenze e ai Consoli Onorari Medicei in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano superato la prima parte, della durata di novantasei ore, del Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica promosso dall’Accademia Umanistica Medicea;
b) pur non avendo frequentato il Master, abbiano superato la prova individuale di idoneità basata sulla conoscenza del Manuale ufficiale del Master medesimo, secondo le modalità stabilite dall’Accademia Umanistica Medicea;
c) siano in possesso di comprovati requisiti personali, professionali oppure attitudinali e siano stati giudicati idonei dal Magistrato Supremo dell’Ordinamento Civico Mediceo;
d) siano candidati all’investitura di un Feudo Umanistico e abbiano nominato un Vicario feudale oppure un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) o c).
13.10. Il possesso di uno dei requisiti indicati al comma 13.9 attribuisce l’idoneità a essere valutati per la nomina, ma non determina automaticamente il conferimento dell’ufficio, l’assegnazione di un Distretto o l’attribuzione di una giurisdizione storica. Per i candidati di cui alla lettera a), il completamento delle restanti ottantaquattro ore del Master resta disciplinato dal programma e dagli obblighi formativi stabiliti dall’Accademia Umanistica Medicea.
Articolo 14 — Tassa Comunitativa Storica, Cittadinanza Fiorentina e nobiltà
14.1. La Tassa Comunitativa Storica è stabilita nell’importo fisso di euro 5.000 ed è dovuta da ogni candidato quale adempimento obbligatorio per il perfezionamento dell’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina, del riconoscimento della dignità di Nobile di Firenze e del conferimento del titolo interno di Console Onorario Mediceo.
14.2. Essa costituisce la forma contemporanea della contribuzione anticamente richiesta per l’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina e sostituisce, nel presente Programma, la storica Community Tax di 600 scudi, assunta quale riferimento storico-rappresentativo pari approssimativamente a euro 600.000. L’importo storico non viene trasferito invariato nel presente, poiché l’antica Cittadinanza poteva consentire, dopo selezione, l’accesso a incarichi pubblici retribuiti e talvolta al servizio diplomatico, benefici non connessi agli attuali riconoscimenti interni e onorifici.
14.3. La Tassa Comunitativa Storica non costituisce il prezzo commerciale della dignità o del titolo, ma un adempimento istituzionale successivo alla valutazione favorevole del candidato e necessario al perfezionamento degli atti. Il solo versamento non crea un diritto automatico prima della conclusione delle procedure istituzionali e della permanenza dei requisiti personali e reputazionali.
14.4. La Tassa Comunitativa Storica finanzia la Comunità Fiorentina, la Casa Granducale, il Cittadinario, le attività storiche, culturali e istituzionali, la ricerca, le pubblicazioni e i progetti connessi all’identità civica fiorentina e medicea. Dall’importo lordo effettivamente incassato possono essere detratti esclusivamente i compensi autorizzati ai sensi dell’articolo 17 e gli oneri fiscali, amministrativi o di incasso direttamente connessi; il residuo netto conserva la destinazione esclusiva sopra indicata. La Tassa è contabilmente distinta dalla Donazione Fondativa della Missione e non può essere destinata alle spese operative della Missione nazionale.
14.5. A seguito della valutazione favorevole, del versamento della Tassa e dell’adozione dei relativi atti, il candidato è ammesso alla Cittadinanza Fiorentina, riceve la dignità di Nobile di Firenze e il titolo interno di Console Onorario Mediceo. La dignità nobiliare è trasmissibile ai discendenti maschi senza limite di grado e alle discendenti femmine per una sola generazione, secondo gli atti di riconoscimento e le regole dell’ordinamento interno mediceo.
14.6. Tutti i Consoli hanno diritto all’iscrizione nell’Albo d’Oro Mediceo «Il Cittadinario» delle famiglie gentilizie di Firenze, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla legge del 31 luglio 1750 sulla nobiltà e cittadinanza fiorentina, riconosciuta dalla Casa Granducale come tuttora valida nell’ordinamento interno mediceo. Tutti ricevono la medesima Cittadinanza e la medesima dignità, indipendentemente dall’eventuale categoria fondativa successivamente acquisita.
14.7. La Cittadinanza, la dignità nobiliare, il titolo consolare e l’iscrizione nel Cittadinario disciplinati dal presente articolo appartengono all’ordinamento interno mediceo e non attribuiscono potestà pubbliche, privilegi civili, funzioni amministrative o status diplomatici o consolari riconosciuti dallo Stato.
Articolo 15 — Categorie fondative e Donazione Fondativa della Missione
15.1. La Donazione Fondativa della Missione è una contribuzione supplementare, volontariamente assunta dal Console Onorario Mediceo che desideri conseguire una delle qualifiche di fondatore indicate nella Scala. Essa è sempre distinta e aggiuntiva rispetto alla Tassa Comunitativa Storica obbligatoria prevista dall’articolo 14.
15.2. La Donazione Fondativa è destinata all’organizzazione e allo sviluppo della Missione, comprese la sede operativa, la segreteria, la comunicazione istituzionale, gli eventi, le iniziative internazionali, il sostegno agli Ambasciatori e lo sviluppo dei Distretti. Dall’importo lordo effettivamente incassato possono essere detratti esclusivamente i compensi autorizzati ai sensi dell’articolo 17 e gli oneri fiscali, amministrativi o di incasso direttamente connessi; il residuo netto conserva la destinazione esclusiva alla Missione. Essa non è destinata alla Comunità Fiorentina, alla Casa Granducale o al Cittadinario, ai quali è riservata la Tassa Comunitativa Storica.
15.3. Il riconoscimento della categoria fondativa può essere perfezionato soltanto dopo la valutazione positiva del candidato e l’effettivo e definitivo versamento della Donazione supplementare. La Donazione non crea un diritto automatico alla nomina o al conferimento di uffici operativi e non sostituisce gli adempimenti previsti dall’articolo 14.
Scala delle categorie fondative e della Donazione Fondativa supplementare della Missione
| Categoria fondativa della Missione | Donazione suggerita | Riconoscimento e accesso indicativo |
|---|---|---|
| Console Onorario Mediceo – Founding Supporter | € 5.000 | Ingresso nel nucleo fondativo; Cittadinanza Fiorentina, dignità di Nobile di Firenze e partecipazione alla vita associativa e culturale; accesso alle opportunità ordinarie non riservate. |
| Console Onorario Mediceo – Founding Member | € 10.000 | Riconoscimento permanente tra i fondatori, iscrizione nel Cittadinario e partecipazione alle iniziative ufficiali; accesso alle opportunità ordinarie del Bollettino. |
| Console Onorario Mediceo – Founding Patron | € 35.000 | Riconoscimento istituzionale rafforzato e partecipazione ai programmi culturali ed economici selezionati; ammissibilità alle opportunità riservate almeno alla categoria Founding Patron. |
| Console Onorario Mediceo – Founding Benefactor | € 85.000 | Riconoscimento quale principale sostenitore e possibilità di sostenere uno specifico programma della Missione; ammissibilità alle opportunità riservate almeno alla categoria Founding Benefactor. |
| Console Onorario Mediceo – Founding Grand Patron | € 250.000 | Riconoscimento di alto livello e coinvolgimento nelle principali iniziative internazionali; ammissibilità alle opportunità di maggiore rilevanza riservate alle categorie superiori. |
| Console Onorario Mediceo – Founding Renaissance Partner | € 450.000 o più | Categoria eccezionale riservata ai principali mecenati della struttura internazionale di lungo periodo; ammissibilità alle opportunità espressamente riservate al più alto livello fondativo. |
15.4. Le indicazioni contenute nella colonna «Riconoscimento e accesso indicativo» descrivono lo status complessivo del Console dopo il perfezionamento sia della Tassa Comunitativa Storica sia della Donazione Fondativa. I riferimenti alla Cittadinanza Fiorentina, alla dignità di Nobile di Firenze e al Cittadinario non costituiscono effetti autonomi della Donazione Fondativa, ma presuppongono il separato adempimento dell’articolo 14.
15.5. Tutte le categorie indicate nella Scala hanno natura fondativa e la relativa qualifica permane indipendentemente dagli eventuali successivi uffici. Il Console che non versi una Donazione Fondativa non acquista la qualifica di fondatore, ma conserva i diritti di partecipazione associativa, culturale e alle opportunità ordinarie previsti dagli articoli 9 e 13. L’accesso a un’opportunità riservata richiede la categoria minima indicata nel Bollettino e non attribuisce alcuna priorità automatica.
15.6. Gli importi indicati costituiscono la Scala vigente del Programma. Eventuali modifiche richiedono una formale revisione del Regolamento e non producono effetti retroattivi sui candidati già registrati, sulle Donazioni già perfezionate o sui diritti di accesso già acquisiti. La posizione nella trattazione resta in ogni caso determinata dalle regole cronologiche e procedurali degli articoli 26 e seguenti.
Articolo 16 — Individuazione e valutazione dei candidati
16.1. La Missione ricerca uomini e donne distinti non soltanto per ricchezza, successo professionale o visibilità, ma per valore personale, integrità, generosità, sensibilità culturale, maturità e capacità di porre i propri talenti al servizio di una finalità condivisa.
16.2. La presentazione comprende la prima valutazione del profilo, l’illustrazione del Manifesto, del comune ingresso consolare, della Tassa Comunitativa Storica obbligatoria, della distinta e facoltativa Donazione Fondativa, degli effetti relativi alla Cittadinanza e alla nobiltà, delle modalità di partecipazione agli investimenti e delle diverse modalità di accertamento dell’idoneità agli uffici di Vicario Mediceo o di Ambasciatore Mediceo previste dall’articolo 13.9. Al candidato deve essere chiarito che l’eventuale remunerazione riconosciuta a un collaboratore istituzionale riguarda esclusivamente l’attività di ricerca e accompagnamento e non incide in alcun modo sulla valutazione, sull’ammissione o sul conferimento di dignità, titoli e uffici.
16.3. È registrato quale segnalante il soggetto che indica per primo il candidato per iscritto e ottiene il riconoscimento dell’Associazione. La segnalazione, la presentazione e l’accompagnamento del candidato conservano natura istituzionale. Esse possono essere remunerate esclusivamente quando siano state affidate a un collaboratore istituzionale autorizzato mediante specifico accordo individuale scritto, preventivamente riconosciuto dall’Associazione e conforme all’articolo 17. La registrazione del segnalante non attribuisce, da sola, alcun diritto economico.
16.4. Il Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica promosso dall’Accademia Umanistica Medicea è aperto a tutti, indipendentemente dalla qualità di Nobile di Firenze o di Console Onorario Mediceo. L’ammissione è subordinata al possesso degli eventuali requisiti curriculari e linguistici stabiliti dall’Accademia, alla permanenza dei requisiti personali e reputazionali e all’accettazione degli obblighi formativi e disciplinari. La partecipazione al Master non attribuisce, di per sé, la qualità di Nobile di Firenze o di Console Onorario Mediceo né consente l’accesso agli uffici in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 13.9.
Articolo 17 — Incasso centralizzato e compensi per la ricerca e l’accompagnamento dei candidati
17.1. La Tassa Comunitativa Storica e le Donazioni Fondative della Missione sono incassate esclusivamente dall’Associazione e contabilizzate separatamente secondo la rispettiva natura, destinazione e base documentale.
17.2. L’Associazione può riconoscere all’Ambasciatore Capo, agli Ambasciatori Medicei o ad altri collaboratori istituzionali autorizzati un compenso lordo per l’attività effettiva, personale e documentata di ricerca, individuazione, prima qualificazione, presentazione, introduzione e accompagnamento continuativo dei candidati. La mera titolarità di un ufficio, titolo o dignità non attribuisce alcun diritto automatico al compenso.
17.3. Il compenso può essere riconosciuto soltanto mediante specifico accordo istituzionale individuale scritto, sottoscritto dall’Associazione e dal collaboratore. L’accordo deve indicare almeno le attività affidate, le modalità di registrazione dei candidati, la base di calcolo, la percentuale o l’importo, le condizioni di maturazione, gli obblighi di riservatezza, la rendicontazione, gli adempimenti fiscali e le cause di riduzione o restituzione.
17.4. Il compenso remunera esclusivamente l’attività professionale e relazionale di ricerca e accompagnamento del candidato. Esso non costituisce, neppure indirettamente, una quota sul conferimento della Cittadinanza Fiorentina, della dignità di Nobile di Firenze, del titolo di Console Onorario, di un ufficio operativo o di una qualifica fondativa e non può essere presentato come prezzo, premio o corrispettivo di tali riconoscimenti.
17.5. Il compenso non dipende dall’esito della valutazione personale del candidato e non può essere aumentato, ridotto o promesso in funzione di un giudizio favorevole. Il collaboratore non acquista alcun potere di decisione, influenza, garanzia o promessa sull’ammissione, sul conferimento di dignità e titoli, sulla categoria fondativa o sulla successiva nomina a uffici operativi, che restano riservati agli organi competenti.
17.6. Il diritto al compenso matura esclusivamente dopo l’effettivo e definitivo incasso, da parte dell’Associazione, della Tassa Comunitativa Storica o della Donazione Fondativa sulla quale esso è calcolato. In assenza di incasso non è dovuto alcun compenso, anche quando l’attività di ricerca o accompagnamento sia stata svolta. L’incasso costituisce condizione economica di maturazione e non remunerazione dell’esito istituzionale della candidatura.
17.7. L’accordo individuale può stabilire percentuali o importi differenti per la Tassa Comunitativa Storica e per la Donazione Fondativa e può limitare il compenso ai soli candidati preventivamente registrati o espressamente riconosciuti. Ogni percentuale è calcolata sull’importo lordo effettivamente e definitivamente incassato dall’Associazione, salvo diversa base di calcolo espressamente pattuita.
17.8. Il collaboratore non può richiedere o ricevere direttamente somme dal candidato. Il pagamento del compenso è effettuato esclusivamente dall’Associazione, nel termine stabilito dall’accordo individuale e dopo la ricezione di idoneo documento fiscale. Rimborsi, storni, revoche o restituzioni totali o parziali delle contribuzioni determinano la proporzionale riduzione o restituzione del compenso.
17.9. I compensi disciplinati dal presente articolo restano distinti dalle commissioni relative agli investimenti. Essi possono coesistere con una successiva commissione su un investimento autonomo soltanto quando remunerino attività diverse, effettivamente svolte e documentate, senza duplicazioni e nel rispetto degli accordi applicabili.
17.10. La comunicazione al candidato deve mantenere chiaramente separate la valutazione personale, la contribuzione istituzionale, la Donazione Fondativa e l’eventuale remunerazione del collaboratore. Nessun collaboratore può dichiarare o lasciare intendere che il pagamento del candidato o il proprio compenso garantiscano un esito favorevole.
Articolo 18 — Separazione contabile e comunicazione ai candidati
18.1. La Tassa Comunitativa Storica, la Donazione Fondativa della Missione, le eventuali quote di iscrizione al Master, i compensi riconosciuti ai collaboratori istituzionali per la ricerca e l’accompagnamento dei candidati, le commissioni professionali relative agli investimenti e gli altri corrispettivi devono essere indicati e contabilizzati separatamente, senza commistione tra le rispettive nature, basi di calcolo e destinazioni.
18.2. Ogni candidato riceve una comunicazione chiara sulla natura obbligatoria e sulla destinazione della Tassa Comunitativa Storica, sulla natura facoltativa e supplementare della Donazione Fondativa, sugli effetti della categoria eventualmente prescelta, sulle modalità di partecipazione agli investimenti e sull’assenza di automatismi rispetto ai successivi uffici operativi. Ove esista un collaboratore istituzionale remunerato, deve essere altresì chiarito che il relativo compenso riguarda esclusivamente l’attività di ricerca e accompagnamento e non rappresenta una quota sul titolo, sulla dignità o sull’esito della candidatura.
18.3. La valutazione favorevole non perfeziona l’ammissione, la Cittadinanza, la dignità e il titolo consolare sino al versamento della Tassa Comunitativa Storica e al completamento degli atti richiesti. La qualifica fondativa richiede, separatamente, il versamento della Donazione Fondativa corrispondente. Ogni pagamento resta subordinato alla permanenza dei requisiti personali e reputazionali. L’esistenza o la misura di un compenso riconosciuto a un collaboratore non può influire sulla valutazione o sulle decisioni degli organi competenti.
18.4. L’eventuale quota di iscrizione al Master è distinta sia dalla Tassa Comunitativa Storica sia dalla Donazione Fondativa. La partecipazione e il pagamento del Master non garantiscono il superamento delle verifiche formative, il conseguimento dell’idoneità o la successiva nomina a Vicario Mediceo o ad Ambasciatore Mediceo. Il superamento della prima parte di novantasei ore costituisce esclusivamente uno dei requisiti alternativi previsti dall’articolo 13.9.
18.5. L’Associazione conserva separatamente la documentazione relativa alla registrazione del candidato, alla valutazione istituzionale, ai pagamenti ricevuti e all’eventuale accordo di collaborazione, in modo da rendere verificabile l’autonomia tra il procedimento di ammissione e il rapporto economico con il collaboratore.
PARTE III — RETE TERRITORIALE, RICERCA E VERIFICA DELLE OPPORTUNITÀ
Articolo 19 — Garanzia di operatività della rete
19.1. L’Associazione attiva la Magistratura Medicea Arte e Ambiente, le altre Magistrature competenti, i Vicari e le strutture professionali collegate affinché siano ricercate, selezionate e presentate opportunità concrete in Toscana e, quando pertinente, nel Paese della Missione.
19.2. L’Ambasciatore Capo presenta le opportunità esclusivamente a soggetti dotati di adeguata capacità economica, reputazione e serietà imprenditoriale, evitando diffusione indiscriminata o non autorizzata delle informazioni.
Articolo 20 — Settori delle opportunità
20.1. Le opportunità non sono limitate ai Feudi Umanistici e possono riguardare: patrimonio storico e rigenerazione; imprese e partecipazioni; energia, ESCO, CER, accumulo e microreti; turismo e ospitalità; agricoltura e agroalimentare; artigianato, manifattura, moda e design; cultura, formazione, ricerca e innovazione; ambiente, servizi sociali e sanitari; infrastrutture e altri progetti coerenti con le finalità umanistiche.
20.2. Ogni opportunità deve avere un interlocutore identificabile, un oggetto sufficientemente definito e una reale disponibilità a incontrare investitori.
Articolo 21 — Fonti della ricognizione territoriale
21.1. I Vicari svolgono una ricognizione stabile e proattiva, senza limitarsi ad attendere proposte spontanee.
- Comuni e Unioni di Comuni: patrimonio inutilizzato, ville, ex scuole, conventi, edifici rurali, rigenerazione, aree energetiche, servizi e progetti privi di finanziamento;
- Sportelli Unici per le Attività Produttive: insediamenti, ampliamenti, immobili industriali, strutture turistiche, riconversioni e imprese interessate a investitori internazionali;
- Camere di commercio, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura, cooperative e consorzi;
- proprietari di ville, borghi, aziende agricole e beni storici, istituti religiosi, fondazioni, enti ecclesiastici, RSA, alberghi e strutture da riconvertire;
- notai, commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, geometri, amministratori di patrimoni e intermediari abilitati;
- imprese familiari prive di successione o alla ricerca di soci, capitale, partner industriali, accesso alla Türkiye e altri paesi ove esista una Missione o valorizzazione di marchi e immobili;
- bandi e programmi di Regione Toscana, BURT, FESR, FEASR, Camere di commercio, Invitalia, GSE, Ministeri, Agenzia del Demanio, Comuni e Province;
- aste, liquidazioni giudiziali, concordati, amministrazioni straordinarie e vendite di aziende o rami;
- università, fondazioni, istituzioni culturali, centri di ricerca, incubatori e soggetti dei settori turistico, energetico, ambientale e tecnologico.
Articolo 22 — Registro del Distretto e scheda preliminare
22.1. Ogni Vicario mantiene un Registro riservato articolato almeno nelle sezioni: patrimonio immobiliare; imprese e partecipazioni; energia e ambiente; turismo, agricoltura e artigianato; arte; cultura, formazione e innovazione.
22.2. Per ogni opportunità è compilata una scheda di una o due pagine contenente, per quanto disponibile: soggetto proponente; descrizione; località; investimento richiesto; collaborazione ricercata; documentazione; autorizzazioni; interlocutore; livello di maturità; criticità; compatibilità con un Feudo Umanistico.
22.3. Il Vicario aggiorna la Magistratura almeno trimestralmente sulle nuove opportunità, sullo stato di quelle già segnalate e sui rapporti territoriali attivati.
Articolo 23 — Verifica preliminare della Magistratura
23.1. La Magistratura verifica l’esistenza del proponente, la disponibilità effettiva a incontrare investitori, il grado di definizione, la coerenza con la Missione, la documentazione minima e l’assenza di evidenti impedimenti.
23.2. La verifica non costituisce due diligence né garanzia di valore, fattibilità, redditività, autorizzabilità o regolarità. Le verifiche legali, fiscali, tecniche, finanziarie, urbanistiche e ambientali spettano a professionisti abilitati.
Articolo 24 — Accompagnamento preliminare
24.1. Quando un membro della Missione manifesta interesse concreto, l’Associazione e la rete favoriscono il primo incontro, lo scambio della documentazione, le visite, il coinvolgimento delle istituzioni locali, l’indicazione dei professionisti e la definizione del percorso successivo.
24.2. La rete può favorire manifestazioni di interesse, lettere d’intenti, term sheet o accordi preliminari, ma non assume responsabilità per la decisione d’investimento o per la conclusione dell’affare.
PARTE IV — BOLLETTINO UFFICIALE E ASSEGNAZIONE INTERNA DEGLI AFFARI
Articolo 25 — Accesso riservato e Bollettino Ufficiale
25.1. I membri della Missione in regola con gli obblighi applicabili possono accedere alle opportunità generate dalla rete nei limiti del proprio ruolo. Tutti i Consoli Onorari Medicei vi partecipano esclusivamente quali investitori o co-investitori e possono accedere alle opportunità ordinarie; l’accesso a particolari opportunità può essere riservato ai Consoli che possiedano la categoria fondativa minima indicata nella relativa scheda.
25.2. È istituito l’«Official Investment Opportunities Bulletin of the Medici Diplomatic Mission», pubblicato mensilmente in lingua inglese sul sito della Missione, in area riservata. In area pubblica può comparire soltanto un indice privo di dati riservati.
25.3. Il Bollettino presenta tutte le opportunità con metodo uniforme, codice univoco, categoria, località, investimento indicativo, forma di collaborazione, stato di maturità, documentazione disponibile, criticità, eventuale categoria minima di accesso e termine per la manifestazione di interesse.
25.4. Possono essere trattate attraverso la rete esclusivamente le opportunità previamente registrate, verificate e pubblicate nel Bollettino, salvo sezione straordinaria o riservata autorizzata per urgenza.
25.5. Nessun investimento estraneo al Bollettino può essere presentato ai Consoli o agli altri membri quale opportunità della Missione, né può generare priorità interne, compensi o commissioni ai sensi del presente Regolamento.
Articolo 26 — Manifestazione di interesse e lista cronologica
26.1. Il membro interessato invia una manifestazione esclusivamente all’indirizzo e-mail ufficiale del Magistrato Supremo, indicando codice, identità, eventuale società, capacità finanziaria indicativa, forma di partecipazione, partner e accettazione del Regolamento.
26.2. La data e l’ora di ricezione determinano l’ordine progressivo nella lista degli interessati. Comunicazioni verbali o inviate a soggetti diversi non producono effetti.
26.3. Ogni membro conosce la propria posizione. L’identità degli altri interessati può restare riservata sino a quando la Magistratura ritenga opportuno comunicarla.
Articolo 27 — Riserva di priorità nella trattazione
27.1. Al primo membro della lista è concessa una Riserva di priorità interna della durata massima di tre mesi.
27.2. Durante il periodo la Missione non presenta la stessa opportunità agli altri membri per una trattativa concorrente; il titolare accede alla documentazione, incontra il promotore, effettua visite e svolge le valutazioni preliminari.
27.3. La priorità è interna alla Missione e non limita la libertà del proprietario o del promotore esterno, salvo separato accordo di esclusiva, opzione o lettera d’intenti sottoscritto da quest’ultimo.
27.4. È ammesso un solo rinnovo per un ulteriore mese. Non possono essere concessi più di due periodi consecutivi, per un massimo ordinario di quattro mesi.
Articolo 28 — Mantenimento, rinnovo e decadenza
28.1. Il titolare non può bloccare l’opportunità senza attività reale. Entro il primo periodo deve dimostrare accesso ai documenti, incontri, valutazioni preliminari e richieste pertinenti.
28.2. Per il rinnovo deve produrre una manifestazione confermata, proposta non vincolante, term sheet, lettera d’intenti, incarico di due diligence o altra prova di trattativa concreta.
28.3. La priorità decade per inattività, scadenza, rinuncia, mancata collaborazione, diffusione non autorizzata, contatto diretto irregolare, dichiarazioni inesatte, perdita dei requisiti o uso strumentale della posizione.
28.4. Alla decadenza, la priorità passa al secondo della lista e poi ai successivi secondo l’ordine progressivo.
Articolo 29 — Divieto di concorrenza interna e compartecipazione
29.1. Durante la priorità gli altri membri non possono avviare attraverso la Missione trattative parallele, contattare il promotore, formulare offerte concorrenti utilizzando informazioni della rete o interferire con la trattativa.
29.2. Il primo della lista può autorizzare la compartecipazione di altri membri mediante co-investimento, società di progetto, consorzio, joint venture, partnership industriale o ripartizione delle componenti.
29.3. La compartecipazione richiede consenso del titolare, approvazione della Magistratura, definizione scritta dei ruoli e accettazione della disciplina delle commissioni.
29.4. Le regole interne non limitano le offerte indipendenti di soggetti estranei alla Missione né le procedure pubbliche e non devono essere utilizzate per ripartire mercati o realizzare accordi anticoncorrenziali.
Articolo 30 — Feudi della Camera Granducale e accesso degli Ambasciatori e dei Vicari
30.1. I sessanta Feudi individuati nelle piante Morozzi di cui all’articolo 10-bis sono attribuiti alla Camera Granducale e possono essere oggetto di concessione esclusivamente secondo le procedure interne della Casa Granducale.
30.2. Possono essere ammessi alla concessione e al conseguente riconoscimento di una dignità feudale interna gli Ambasciatori Medicei, i Vicari Medicei e i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c). I Consoli Onorari Medicei, in quanto tali e in assenza delle condizioni previste dall’articolo 13.9, lettera d), non sono ammessi alla concessione.
30.3. La discendenza diretta dalle famiglie feudatarie alla data della soppressione storica del Feudo può costituire titolo di preferenza quando il candidato sia Ambasciatore Mediceo, Vicario Mediceo oppure possieda le condizioni previste dall’articolo 13.9, lettera d). Gli Ambasciatori rappresentanti del Distretto nel quale si trova l’immobile hanno priorità interna, purché manifestino il proprio interesse entro il termine speciale indicato nel Bollettino; ogni ulteriore ordine di precedenza è determinato dalla Casa Granducale.
30.4. La qualità di soggetto ammissibile, la priorità interna o la concessione feudale non attribuiscono diritti reali sul bene, non sostituiscono gli accordi con il proprietario e non garantiscono la conclusione dell’acquisto o dell’investimento.
Articolo 31 — Opportunità pubbliche e procedure competitive
31.1. Per bandi, gare, concessioni, aste e procedure pubbliche il Bollettino ha funzione esclusivamente informativa e non attribuisce alcuna priorità capace di limitare l’accesso previsto dalla legge.
31.2. Ogni membro partecipa autonomamente, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle regole dell’ente competente.
Articolo 32 — Contestazioni interne
32.1. Il membro può contestare la posizione, la concessione, il rinnovo, la revoca o la decadenza entro sette giorni dalla comunicazione.
32.2. L’istanza è decisa dal Presidente dell’Associazione, sentita la Magistratura. Per le dispense relative ai Feudi la decisione di S.A.R. il Granduca è definitiva nell’ordinamento interno mediceo.
PARTE V — COMMISSIONE DI SUCCESSO, INCASSO CENTRALIZZATO E RIPARTIZIONI
Articolo 33 — Commissione di successo della Rete Medicea
33.1. Per ogni investimento effettivamente concluso grazie all’attività diretta e documentabile della rete, l’Associazione concorda con la parte o con le parti interessate una Commissione di successo per i servizi prestati dalla rete medicea.
33.2. Una Commissione pari al 2,50% dell’investimento costituisce esclusivamente una stima generale e un parametro indicativo per le operazioni ordinarie; essa non rappresenta un’aliquota vincolante, minima o massima.
33.3. Una Commissione superiore può essere concordata tenendo conto, tra l’altro: a) del valore e della complessità dell’operazione; b) dell’attività preparatoria richiesta; c) del numero dei soggetti coinvolti; d) della durata delle trattative; e) delle relazioni e delle risorse mobilitate; f) della natura strategica dell’investimento; g) dei servizi effettivamente prestati dalla rete.
33.4. Non è stabilito alcun limite massimo generale. La Commissione effettiva è determinata mediante uno specifico accordo scritto con la parte o con le parti tenute al pagamento, nel quale sono indicati i servizi prestati, la base di calcolo, l’importo o l’aliquota, le condizioni di maturazione e le modalità di pagamento.
33.5. Le quote interne previste dall’articolo 37 sono sempre calcolate sull’intero importo della Commissione effettivamente percepita dall’Associazione, anche quando essa sia superiore al 2,50% dell’investimento.
33.6. Salvo diversa previsione contenuta nell’accordo scritto, la Commissione matura pro quota sulle somme effettivamente investite o trasferite e non sugli importi soltanto annunciati, programmati o non ancora versati.
Articolo 34 — Soggetti pagatori e doppia remunerazione trasparente
34.1. La Commissione può essere posta a carico di un solo beneficiario oppure, mediante distinti incarichi e piena comunicazione reciproca, di entrambe le parti dell’operazione.
34.2. Quando il pagamento è ripartito tra due o più soggetti, ciascun incarico determina autonomamente la quota posta a carico del relativo pagatore. L’importo complessivo risultante può essere inferiore, pari o superiore al parametro indicativo del 2,50% e non è soggetto a un limite massimo generale, purché sia pienamente comunicato e accettato per iscritto dalle parti tenute al pagamento.
34.3. Quando una parte è un ente pubblico, nessun compenso è richiesto in assenza di legittimo affidamento e contratto conforme. La Commissione può essere sostenuta dall’investitore, società di progetto, concessionario o partner privato.
34.4. Ogni incarico deve indicare servizi, base di calcolo, aliquota, maturazione e l’eventuale remunerazione percepita dall’altra parte.
Articolo 35 — Contributo di attivazione
35.1. Per progetti che richiedono attività preparatoria significativa, l’Associazione può richiedere un contributo di attivazione indicativamente compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000.
35.2. Salvo diverso accordo, il contributo è imputato in detrazione dalla Commissione di successo in caso di conclusione dell’operazione.
Articolo 36 — Incasso centralizzato
36.1. Commissioni di successo, contributi di attivazione e altri corrispettivi della rete sono fatturati e incassati esclusivamente dall’Associazione.
36.2. Ambasciatore Capo, Ambasciatori, Consoli, Vicari, Magistrature e altri membri non possono richiedere o incassare somme direttamente dalle parti, salvo autorizzazione scritta.
36.3. L’Associazione ripartisce le quote soltanto dopo l’incasso e a fronte di idoneo documento fiscale.
Articolo 37 — Ripartizione interna ordinaria
37.1. La Commissione di successo effettivamente incassata è ordinariamente ripartita come segue:
| Beneficiario o funzione | Quota della Commissione | Finalità o condizione |
|---|---|---|
| Associazione Internazionale Medicea — struttura centrale | 40% | Nunziatura, segreteria, Magistrato Supremo, Nunzio Granducale, gestione, rappresentanza, uso autorizzato del nome e dell’identità medicea. |
| Funzione di individuazione e accompagnamento dell’investitore | 30% | Attribuita esclusivamente all’Ambasciatore Mediceo che ha originato e seguito concretamente il capitale. |
| Ambasciatore Capo | 20% | Quando svolge un ruolo personale, sostanziale e determinante; riducibile nei casi di solo coordinamento. |
| Funzione di individuazione e qualificazione territoriale | 10% | Attribuita al Vicario o al soggetto autorizzato che ha scoperto e documentato l’opportunità. |
37.2. Le percentuali interne indicate al comma 37.1 si applicano all’intero importo della Commissione effettivamente incassata, indipendentemente dalla sua incidenza percentuale sull’investimento. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, le quote equivalgono all’1,00% dell’investimento per la struttura centrale, allo 0,75% per l’Ambasciatore originatore dell’investitore, allo 0,50% per l’Ambasciatore Capo e allo 0,25% per il qualificatore territoriale.
37.3. Se una funzione non è stata effettivamente svolta, la relativa quota resta all’Associazione. Se più soggetti abilitati svolgono la medesima funzione, la quota è suddivisa e non moltiplicata.
37.4. Nessuna quota della Commissione di successo può essere attribuita a un Console Onorario Mediceo. La partecipazione del Console all’operazione resta limitata alla qualità di investitore o co-investitore.
Articolo 38 — Quota centrale e membri delle Magistrature
38.1. La quota del 40% resta nella disponibilità dell’Associazione per sostenere la struttura centrale. Da tale quota possono essere corrisposti compensi, indennità o rimborsi al Magistrato Supremo, ai membri delle Magistrature, alla segreteria, al Nunzio e ai consulenti, secondo incarichi e deliberazioni scritte.
38.2. Quando un membro di una Magistratura svolga personalmente una funzione di origine dell’investitore o di qualificazione dell’opportunità, l’Associazione può attribuirgli, in tutto o in parte, la corrispondente quota funzionale, in sostituzione e non in aggiunta alla quota di altro soggetto.
38.3. Nessun membro della struttura centrale acquista un diritto automatico a percentuali per la sola titolarità dell’ufficio.
Articolo 39 — Compenso del Vicario
39.1. La quota ordinaria per il Vicario è il 10% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, quando individua una reale opportunità, identifica il promotore, verifica l’interesse a ricevere investitori, compila la scheda, raccoglie i documenti, favorisce l’incontro e mantiene i rapporti territoriali. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,25% dell’investimento.
39.2. Per una semplice segnalazione generica la quota può essere ridotta mediante preventiva determinazione scritta. Per un’attività particolarmente intensa e continuativa può essere aumentata, con preventiva approvazione, mediante ridistribuzione interna delle quote e senza modificare la Commissione complessiva, salvo diverso accordo scritto con le parti tenute al pagamento.
Articolo 40 — Compenso dell’Ambasciatore presentatore
40.1. La quota ordinaria per l’Ambasciatore Mediceo che individua e accompagna l’investitore è il 30% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, quando verifica reputazione e capacità economica, illustra l’opportunità, organizza la presentazione, accompagna gli incontri e mantiene la relazione sino al versamento del capitale. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,75% dell’investimento.
40.2. La semplice comunicazione di un nominativo da parte di un Ambasciatore può essere remunerata mediante una quota ridotta, preventivamente determinata per iscritto. Quando l’attività abbia carattere particolarmente intenso, continuativo e determinante sino al perfezionamento dell’investimento, la quota può essere aumentata mediante preventiva ripartizione scritta e senza duplicazioni.
40.3. La segnalazione o introduzione di un investitore effettuata da un Console Onorario Mediceo non genera alcun compenso, commissione o quota funzionale sugli investimenti. Resta salva esclusivamente l’eventuale remunerazione, ai sensi dell’articolo 17, per attività separate di ricerca e accompagnamento di candidati svolte quale collaboratore istituzionale autorizzato.
Articolo 41 — Quota dell’Ambasciatore Capo
41.1. All’Ambasciatore Capo spetta ordinariamente il 20% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, quando abbia personalmente individuato o introdotto l’investitore o svolto un’attività sostanziale e determinante nella formazione, nell’accompagnamento e nel perfezionamento della relazione. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,50% dell’investimento.
41.2. Se l’investitore è individuato e accompagnato prevalentemente da un altro Ambasciatore e l’Ambasciatore Capo svolge esclusivamente il coordinamento nazionale, la quota è ordinariamente ridotta al 10% dell’intera Commissione effettivamente incassata. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,25% dell’investimento. La differenza resta all’Associazione.
41.3. La mera titolarità dell’ufficio, senza attività concreta e documentabile, non attribuisce una quota personale.
Articolo 42 — Commissione speciale per un Feudo Umanistico
42.1. Quando un Ambasciatore o un Vicario realizzi personalmente un progetto integrato di Feudo Umanistico comprendente l’acquisto e il recupero di una villa o dimora storica e la costituzione di una ESCO o di altra struttura progettuale approvata, l’Associazione applica la Commissione straordinaria del 10 (dieci)% dell’investimento destinato alla costituzione del Feudo — acquisto della villa storica e costituzione della ESCO — in sostituzione della Commissione ordinaria disciplinata dall’articolo 33.
42.2. Se l’Ambasciatore Capo ha svolto un ruolo personale, sostanziale e determinante nella formazione e nell’accompagnamento del progetto, può essergli riconosciuta una quota speciale lorda fino all’1% del valore effettivamente investito per la costituzione del Feudo, in sostituzione e non in aggiunta alla quota ordinaria dell’articolo 41.
42.3. La quota matura pro quota sulle somme effettivamente investite e richiede l’avvio formale del progetto mediante atti vincolanti riconosciuti dall’Associazione.
Articolo 43 — Criteri di calcolo, non cumulabilità e ruoli multipli
43.1. Le quote interne sono calcolate sull’intero importo della Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, qualunque sia l’importo o l’aliquota concordata con le parti, anche quando la Commissione sia superiore al parametro indicativo del 2,50% dell’investimento.
43.2. Le quote non sono cumulabili per la stessa funzione e sullo stesso importo. Un Ambasciatore che investa personalmente non percepisce la quota per aver presentato sé stesso.
43.3. Se l’Ambasciatore Capo è anche l’unico originatore dell’investitore, non è dovuta automaticamente la quota del 30% a un altro Ambasciatore; l’Associazione determina la ripartizione documentando le funzioni effettive.
43.4. Le quote sugli investimenti restano distinte dalla Tassa Comunitativa Storica, dalla Donazione Fondativa della Missione, dai compensi eventualmente riconosciuti ai collaboratori istituzionali ai sensi dell’articolo 17 e dalle quote di iscrizione al Master. I compensi relativi ai candidati possono coesistere con le commissioni sugli investimenti soltanto per attività autonome e documentate. Nessuna quota sugli investimenti può essere attribuita a un Console Onorario in quanto tale.
Articolo 44 — Condizioni di maturazione e pagamento
44.1. Il diritto a una quota sorge soltanto se l’opportunità o l’investitore sono stati registrati preventivamente, il ruolo è stato riconosciuto per iscritto, l’investimento è perfezionato, le somme sono realmente versate e sussiste un nesso diretto e documentabile con l’attività svolta.
44.2. L’Associazione comunica mensilmente agli aventi diritto gli incassi rilevanti. Il pagamento avviene nel termine previsto dall’accordo individuale, dopo ricezione del documento fiscale.
44.3. Rimborsi, storni, riduzioni o restituzioni dell’investimento determinano la proporzionale riduzione o restituzione delle quote.
PARTE VI — RISERVATEZZA, ATTIVITÀ RISERVATE, DISCIPLINA E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45 — Riservatezza e accesso alle informazioni
45.1. Informazioni su candidati, investitori, promotori, progetti, documenti e trattative sono riservate e utilizzabili soltanto per le finalità autorizzate.
45.2. L’accesso alla documentazione può essere subordinato all’identificazione, alla verifica reputazionale, alla prova di capacità economica e alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
45.3. È vietato trasferire informazioni a soggetti estranei o diffonderle in modo indiscriminato.
Articolo 46 — Divieto di aggiramento
46.1. È vietato utilizzare informazioni o presentazioni della rete per concludere direttamente l’operazione aggirando l’Associazione, la Missione, la Magistratura, il Vicario, l’Ambasciatore presentatore o gli altri aventi diritto.
46.2. Il divieto si applica anche tramite società controllate, familiari, fiduciari, partner o soggetti collegati.
46.3. La violazione comporta revoca delle priorità, sospensione dal Bollettino, perdita delle posizioni, obbligo di corrispondere le commissioni maturate, eventuale risoluzione dell’accordo ed eventuale risarcimento.
Articolo 47 — Attività riservate e professionisti abilitati
47.1. Gli Ambasciatori e i Vicari svolgono, nei limiti dei rispettivi uffici, ricognizione, segnalazione qualificata, sviluppo delle relazioni, coordinamento e accompagnamento istituzionale. I Consoli partecipano alla vita della Missione e alle opportunità del Bollettino esclusivamente quali investitori o co-investitori.
47.2. Ambasciatori e Vicari non svolgono, salvo possesso dei requisiti e separato incarico, mediazione immobiliare, consulenza o intermediazione finanziaria, collocamento, raccolta di capitali, ricezione di ordini, assistenza legale, fiscale, tecnica o altre attività riservate.
47.3. Le attività regolamentate sono affidate a professionisti abilitati mediante contratti separati.
47.4. Il Console non può presentare la propria partecipazione all’investimento come attività professionale svolta per la Missione e non può richiedere compensi alle parti o alla rete per tale partecipazione. Resta salva l’attività separata di ricerca e accompagnamento dei candidati, qualora sia stata preventivamente affidata mediante specifico accordo individuale scritto ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 48 — Assenza di garanzia del risultato
48.1. L’Associazione e la rete non garantiscono redditività, finanziamento, autorizzazioni, concessioni, esiti tecnici o conclusione dell’operazione.
48.2. Ogni investimento è assunto liberamente dall’investitore sulla base delle proprie verifiche e degli autonomi accordi con la controparte.
Articolo 49 — Conflitti di interesse
49.1. Ogni interesse economico diretto o indiretto deve essere comunicato preventivamente all’Associazione.
49.2. Chi si trovi in conflitto deve astenersi dalle decisioni e non può percepire compensi ulteriori non autorizzati.
49.3. La remunerazione eventualmente percepita da entrambe le parti dell’operazione deve essere trasparente e regolata da distinti incarichi.
Articolo 50 — Protezione dei dati e conservazione
50.1. I dati personali sono trattati secondo la normativa applicabile, con accesso limitato alle persone autorizzate e per il tempo necessario alle finalità istituzionali e contrattuali.
50.2. L’Associazione definisce informative, istruzioni e misure di sicurezza per i registri e il Bollettino.
Articolo 51 — Violazioni e sanzioni interne
51.1. Costituiscono violazioni: promessa impropria di titoli, dignità, categorie fondative o nomine; dichiarazione o insinuazione che un pagamento o un compenso garantisca un esito favorevole; richiesta o incasso diretto non autorizzato di somme da candidati, investitori o promotori; richiesta di compensi in assenza di specifico accordo individuale scritto o oltre i limiti da esso stabiliti; esercizio di influenza impropria sulla valutazione dei candidati; diffusione non autorizzata di informazioni; aggiramento; concorrenza interna irregolare; alterazione delle liste o dei registri; conflitto non dichiarato; inattività strumentale; uso improprio del nome Medici.
51.2. Le misure possono comprendere richiamo, sospensione, revoca della priorità, perdita delle commissioni non maturate, esclusione dal Bollettino, revoca dell’ufficio interno e risoluzione del contratto, nel rispetto delle competenze della Casa Granducale e dell’Associazione.
Articolo 52 — Riesame e decisioni
52.1. Le contestazioni operative sono presentate entro sette giorni al Presidente dell’Associazione, che decide sentiti il Magistrato Supremo e gli organi interessati.
52.2. Le questioni riguardanti dignità, titoli, nomine, dispense e Feudi restano riservate a S.A.R. il Granduca secondo l’ordinamento interno mediceo.
Articolo 53 — Modifiche del Regolamento
53.1. L’Associazione può modificare il Regolamento per esigenze organizzative, normative o internazionali, previa approvazione secondo le procedure interne e comunicazione ai membri.
53.2. Le modifiche organizzative si applicano dalla data comunicata. Le modifiche che riducono percentuali già previste in un accordo individuale richiedono l’accettazione scritta dell’interessato e non incidono sui diritti già maturati.
Articolo 54 — Entrata in vigore e prevalenza
54.1. Il Regolamento entra in vigore alla data della sua adozione e sostituisce, per le materie disciplinate, i precedenti Programmi, Scale e regolamenti separati, che vi restano incorporati.
54.2. In caso di contrasto, l’accordo individuale prevale soltanto sulle condizioni economiche espressamente negoziate, comprese quelle previste dall’articolo 17, purché restino fermi i principi di incasso centralizzato, separazione delle funzioni, indipendenza della valutazione, divieto di promessa dell’esito, trasparenza, riservatezza e tracciabilità. Il Regolamento prevale sulle regole organizzative e operative comuni.
54.3. Ogni membro riceve copia del Regolamento e ne dichiara l’accettazione nel proprio atto di nomina o collaborazione.
ADOZIONE
Firenze, 4 agosto 2026
| PER L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDICEA
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VISTO PER GLI INDIRIZZI ISTITUZIONALI
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