Casa Granducale Medicea di Toscana · Associazione Internazionale Medicea · Borghi Umanistici Medicei
REGOLAMENTO GENERALE
delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana, dei Vicariati e della Rete Territoriale
EDIZIONE ISTITUZIONALE — 18 SETTEMBRE 2026
Adottato dall’Associazione Internazionale Medicea nell’ambito degli indirizzi della Casa Granducale Medicea di Toscana
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento riunisce in un unico testo la struttura delle Missioni e dei Vicariati, il Programma Fondativo, la disciplina dei Sodali, degli Auditori e dei Cavalieri, le contribuzioni, le donazioni e le commissioni, nonché il sistema di pubblicazione, segnalazione, presa in carico e assegnazione delle opportunità d’investimento.
PREMESSE
- la Casa Granducale Medicea di Toscana promuove il progetto del Rinascimento Continuo, dei Distretti e dei Borghi Umanistici Medicei e delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana nei Paesi esteri;
- l’Associazione Internazionale Medicea costituisce la struttura giuridica, amministrativa e finanziaria incaricata di organizzare le Missioni, i Vicariati e la rete territoriale, ricevere le contribuzioni e i corrispettivi, stipulare gli accordi e sostenere le attività centrali e locali;
- le Missioni, i Vicariati, le Podesterie e i Borghi Umanistici hanno natura interna, culturale, associativa, istituzionale, relazionale ed economica e non si sostituiscono alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati o alle amministrazioni pubbliche territoriali;
- è necessario assicurare regole uniformi per la selezione dei membri, la distinzione tra rappresentanza, collaborazione ausiliaria e gestione interna delle opportunità, la gestione dei contributi, la pubblicazione delle opportunità, la prevenzione dei conflitti e la ripartizione trasparente delle commissioni;
- il presente Regolamento assorbe e coordina le disposizioni già elaborate nel Programma Fondativo, nelle Scale preliminari delle donazioni e nel Regolamento per la pubblicazione, l’accesso e l’assegnazione delle opportunità d’investimento.
- Comuni e Unioni di Comuni: patrimonio inutilizzato, ville, ex scuole, conventi, edifici rurali, rigenerazione, aree energetiche, servizi e progetti privi di finanziamento;
- Sportelli Unici per le Attività Produttive: insediamenti, ampliamenti, immobili industriali, strutture turistiche, riconversioni e imprese interessate a investitori internazionali;
- Camere di commercio, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura, cooperative e consorzi;
- proprietari di ville, borghi, aziende agricole e beni storici, istituti religiosi, fondazioni, enti ecclesiastici, RSA, alberghi e strutture da riconvertire;
- notai, commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, geometri, amministratori di patrimoni e intermediari abilitati;
- imprese familiari prive di successione o alla ricerca di soci, capitale, partner industriali, accesso alla Türkiye e altri paesi ove esista una Missione o valorizzazione di marchi e immobili;
- bandi e programmi di Regione Toscana, BURT, FESR, FEASR, Camere di commercio, Invitalia, GSE, Ministeri, Agenzia del Demanio, Comuni e Province;
- aste, liquidazioni giudiziali, concordati, amministrazioni straordinarie e vendite di aziende o rami;
- università, fondazioni, istituzioni culturali, centri di ricerca, incubatori e soggetti dei settori turistico, energetico, ambientale e tecnologico.
SOMMARIO DELLE PARTI
| Parte | Contenuto |
|---|---|
| Parte I | Principi generali e struttura istituzionale |
| Parte II | Programma Fondativo, accesso alla Missione, categorie associative, contribuzioni e donazioni |
| Parte III | Rete territoriale, ricerca e verifica delle opportunità |
| Parte IV | Bollettino Ufficiale e assegnazione interna degli affari |
| Parte V | Commissione di successo, incasso centralizzato e ripartizioni |
| Parte VI | Riservatezza, attività riservate, disciplina e disposizioni finali |
PARTE I — PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ISTITUZIONALE
Articolo 1 — Finalità e ambito di applicazione
1.1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l’organizzazione e le attività delle Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana istituite nei Paesi esteri e, nei casi previsti dall’articolo 7-bis, delle relative Missioni territoriali; disciplina inoltre i Vicariati, le Podesterie, i Borghi Umanistici Medicei e i rapporti tra la Casa Granducale Medicea di Toscana, l’Associazione Internazionale Medicea, la Nunziatura Granducale, le Magistrature Medicee, gli Ambasciatori, i Consoli Medicei, i Vicari, i Pro-Vicari, i Sodali, gli Auditori, i Cavalieri e gli altri membri autorizzati.
1.2. Ogni Missione nazionale o territoriale e ogni Vicariato adottano il presente Regolamento come disciplina generale. Gli accordi individuali e gli atti di nomina possono specificarne l’applicazione, ma non possono derogare ai principi di trasparenza, incasso centralizzato, riservatezza, tracciabilità, separazione delle funzioni e prevenzione dei conflitti senza espressa autorizzazione scritta dell’Associazione e, per le materie istituzionali, della Casa Granducale.
1.3. Le denominazioni diplomatiche, consolari, vicariati, podestarili, cavalleresche e associative utilizzate nel sistema mediceo individuano uffici, titoli e funzioni esclusivamente interni della Casa Granducale e dell’Associazione e non attribuiscono status diplomatico o consolare, potestà pubbliche o competenze amministrative riconosciute dal diritto internazionale, dagli Stati o dagli enti territoriali.
Articolo 2 — Definizioni essenziali
2.1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: «Casa Granducale», la Casa Granducale Medicea di Toscana; «Associazione», l’Associazione Internazionale Medicea; «Missione», la Missione Diplomatica Medicea per la Toscana nazionale o territoriale istituita in un Paese estero; «Regolamento», il presente testo; «Magistratura competente», la Magistratura Medicea Arte e Ambiente o altra Magistratura incaricata della materia; «Magistrato Supremo», il dirigente centrale incaricato di coordinare la rete delle Magistrature e dei Vicari; «Bollettino», il Bollettino Ufficiale delle Opportunità d’Investimento della Rete Medicea; «membro», ogni soggetto formalmente ammesso a una Missione, a un Vicariato o ad altra articolazione della rete secondo uno dei ruoli disciplinati dal presente Regolamento.
2.2. Per «Distretto Umanistico Mediceo» si intende l’area territoriale toscana affidata alla rappresentanza di un Ambasciatore e alla ricognizione locale di un Vicario, la cui circoscrizione è individuata secondo l’articolo 10-bis. Per «Feudo Umanistico» si intende il progetto territoriale, immobiliare, culturale, energetico e imprenditoriale disciplinato dagli atti della Casa Granducale.
2.3. Per «Master» si intende il «Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica», della durata complessiva di centottanta ore, promosso dall’Accademia Umanistica Medicea e aperto a tutti. La prima parte del Master, della durata di novantasei ore, costituisce uno dei percorsi di idoneità previsti per l’accesso agli uffici di Vicario Mediceo e di Ambasciatore Mediceo.
2.4. Per «Manuale ufficiale del Master» si intende l’Official Master Handbook approvato dall’Accademia Umanistica Medicea, contenente i principi, il metodo, le regole formative e gli obblighi accademici e disciplinari del Master.
2.5. Per «collaboratore istituzionale autorizzato» si intende il soggetto al quale l’Associazione abbia conferito, mediante specifico accordo individuale scritto, un incarico di ricerca, individuazione, presentazione e accompagnamento di candidati, con espressa disciplina delle attività, della base di calcolo, delle condizioni di maturazione e del compenso eventualmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 17.
2.6. Per «Vicariato» si intende l’articolazione associativa territoriale interna disciplinata dall’articolo 10-ter, riferita a un Distretto Umanistico Mediceo e priva di autonoma soggettività giuridica.
2.7. Per «Sodale» o «Fellow» si intende il membro ausiliario ammesso ai sensi degli articoli 9-bis o 10-quater, privo di funzioni diplomatiche o di rappresentanza e abilitato, nei limiti del presente Regolamento, alla partecipazione culturale, all’accesso al Bollettino, alla segnalazione occasionale o all’investimento in proprio.
2.8. Per «segnalazione occasionale» si intende la comunicazione iniziale, scritta e registrata, dell’esistenza di una possibile opportunità, senza assunzione della relativa presa in carico, qualificazione, negoziazione o gestione interna.
2.9. Per «gestione interna dell’opportunità» o «presa in carico» si intende l’attività organizzativa e relazionale di qualificazione preliminare, raccolta documentale, compilazione della scheda, coordinamento con le Magistrature e accompagnamento dei contatti, con esclusione delle attività professionali riservate dalla legge.
2.10. Ai fini del presente Regolamento, per «Console Mediceo» si intende, quale denominazione generale, sia il «Console Mediceo Distrettuale Onorario», al quale non è ancora stato attribuito nominativamente uno specifico Distretto, sia il «Console Onorario Mediceo di [Distretto]», al quale la Casa Granducale abbia attribuito uno specifico Distretto e che ne assume la titolarità nominale consolare. L’attribuzione nominativa del Distretto può avvenire contestualmente al conferimento dell’ufficio consolare oppure con successivo atto, al momento ritenuto opportuno dalla Casa Granducale.
2.11. La titolarità nominale consolare di un Distretto non comporta di per sé la rappresentanza del Distretto Umanistico, la direzione del Vicariato, l’esercizio di giurisdizioni storiche o l’attribuzione di potestà territoriali, che restano disciplinati dagli articoli 8, 10, 10-bis e 10-ter e dai relativi atti di nomina.
Articolo 3 — Principi di funzionamento
3.1. Le Missioni, i Vicariati e le altre articolazioni della rete operano secondo i principi di dignità, lealtà, integrità, cooperazione, reciprocità, riservatezza, tracciabilità e servizio al territorio.
3.2. Il metodo del Rinascimento Continuo richiede che le qualità individuali siano poste in cooperazione con cultura, economia, istituzioni e comunità, evitando che il prestigio personale rimanga isolato o venga utilizzato in modo meramente individualistico.
3.3. Ogni membro è tenuto a distinguere sempre gli uffici e i titoli onorifici dalle attività professionali remunerate, la segnalazione occasionale dalla gestione interna dell’opportunità, le contribuzioni associative dai corrispettivi commerciali e l’accompagnamento istituzionale dalle attività riservate a professionisti abilitati.
Articolo 4 — Casa Granducale Medicea di Toscana
4.1. La Casa Granducale definisce gli indirizzi storici, culturali e istituzionali del progetto, conferisce le dignità, i titoli e gli uffici interni e vigila sulla coerenza delle Missioni, dei Vicariati, delle Podesterie e dei Borghi Umanistici con il Manifesto del Rinascimento Continuo.
4.2. Restano di esclusiva competenza di S.A.R. il Granduca l’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina, l’iscrizione nel Cittadinario, il riconoscimento della dignità di Nobile di Firenze, la nomina degli Ambasciatori, il conferimento del titolo onorifico di Nobile della Casa Medici, il conferimento degli uffici e dei titoli consolari medicei disciplinati dall’articolo 9 e del titolo interno di Sodale della Casa Medici, nonché le dispense relative ai Feudi Umanistici. Le nomine dei Vicari, dei Pro-Vicari, degli Auditori e dei Cavalieri preposti alle Podesterie sono adottate dalla Casa Granducale secondo i rispettivi atti e procedimenti.
4.3. Nessun organo o membro della Missione, del Vicariato o della rete territoriale può promettere o garantire anticipatamente l’esercizio di tali prerogative.
Articolo 5 — Associazione Internazionale Medicea
5.1. L’Associazione costituisce la struttura giuridica, amministrativa, contabile e contrattuale centrale delle Missioni, dei Vicariati e delle altre articolazioni della rete.
5.2. Essa: stipula gli incarichi; riceve e contabilizza tasse di concessione, quote associative, donazioni, commissioni e contributi; mantiene i registri delle Missioni, dei Vicariati, dei membri, delle segnalazioni e degli accordi; organizza la sede centrale della Nunziatura; sostiene la segreteria amministrativa, il Magistrato Supremo, il Nunzio Granducale e le spese generali e di rappresentanza; corrisponde i contributi dovuti alla Casa Granducale per l’uso autorizzato del nome e dell’identità medicea; riconosce e corrisponde, nei limiti degli accordi individuali scritti, i compensi autorizzati; ripartisce le quote spettanti ai membri secondo il presente Regolamento.
5.3. Tutti i rapporti economici con investitori, promotori, candidati, Sodali e altri membri della rete devono transitare attraverso l’Associazione, salvo preventiva autorizzazione scritta.
Articolo 6 — Nunziatura Granducale e Nunzio Granducale
6.1. La Nunziatura Granducale costituisce la sede centrale di coordinamento internazionale delle Missioni.
6.2. Il Nunzio Granducale sviluppa relazioni istituzionali, favorisce presentazioni di alto livello, conferisce prestigio e continuità internazionale alla rete e coopera con gli Ambasciatori Capi, senza sostituirsi alle loro funzioni nazionali.
6.3. Le spese della Nunziatura e le eventuali indennità o rimborsi del Nunzio sono sostenuti dalla quota centrale dell’Associazione secondo il bilancio approvato.
Articolo 6-bis — Sede amministrativa e legale e sedi operative delle Missioni
6-bis.1. La sede amministrativa e legale dell’Associazione Internazionale Medicea e di tutte le Missioni Diplomatiche Medicee per la Toscana istituite nei Paesi esteri è unica, centralizzata e stabilita in Firenze, Borgo Santi Apostoli n. 12.
6-bis.2. Presso tale sede sono accentrati gli atti amministrativi e contrattuali, la contabilità, i registri centrali, la conservazione della documentazione, le comunicazioni ufficiali e ogni altro adempimento riferibile all’Associazione e alle Missioni, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa applicabile o da specifici atti dell’Associazione.
6-bis.3. Ciascuna Missione nazionale può disporre, nel Paese estero in cui opera, di una sede operativa e di rappresentanza, destinata principalmente ad accogliere le attività conviviali e culturali della Missione, gli incontri con i membri e gli ospiti, nonché le attività individuali di rappresentanza degli Ambasciatori.
6-bis.4. La sede operativa è individuata dall’Ambasciatore Capo, previa comunicazione all’Associazione, preferibilmente presso un hotel prestigioso della città designata quale sede della singola Missione oppure presso altro luogo ritenuto idoneo per dignità, sicurezza, funzionalità e coerenza con le finalità istituzionali.
6-bis.5. La sede operativa estera non costituisce sede legale o amministrativa autonoma, non acquista personalità giuridica distinta e non può essere presentata come sede diplomatica o consolare riconosciuta dallo Stato ospitante.
6-bis.6. L’Ambasciatore Capo non può assumere, in nome dell’Associazione o della Casa Granducale, obbligazioni relative alla locazione, all’uso continuativo, al personale, ai servizi o alle spese della sede operativa senza preventiva autorizzazione scritta dell’Associazione. Le spese autorizzate sono sostenute secondo il bilancio e le disponibilità della Missione.
Articolo 7 — Ambasciatore Capo della Missione nazionale
7.1. L’Ambasciatore Capo dirige, coordina e rappresenta internamente la Missione nazionale, promuove la selezione degli Ambasciatori e dei Consoli Medicei, riceve e valuta le proposte di ammissione dei Sodali, assegna ai membri autorizzati la presa in carico delle opportunità, mantiene i rapporti con l’Associazione, la Nunziatura e le Magistrature e sviluppa le relazioni con personalità qualificate del proprio Paese.
7.2. Egli si impegna a esercitare l’ufficio secondo il presente Regolamento, a vigilare sul comportamento dei membri e a segnalare tempestivamente violazioni, conflitti di interesse o utilizzi impropri delle denominazioni medicee.
7.3. L’Ambasciatore Capo non può assumere obbligazioni in nome dell’Associazione o della Casa Granducale senza preventiva autorizzazione scritta.
7.4. Le attività professionali separatamente svolte dall’Ambasciatore Capo possono essere remunerate esclusivamente secondo il presente Regolamento e il relativo accordo individuale.
7.5. L’ufficio di Ambasciatore Capo può essere conferito soltanto a chi possieda i requisiti soggettivi previsti per gli Ambasciatori Medicei dall’articolo 8, i requisiti personali e fiduciari di cui all’articolo 8-bis e almeno uno dei requisiti di idoneità previsti dall’articolo 13.9.
Articolo 7-bis — Missioni territoriali negli Stati federali e nei Paesi di eccezionale estensione
7-bis.1. Nei Paesi organizzati secondo struttura federale, nonché negli Stati la cui eccezionale estensione territoriale, demografica o economica renda inopportuna o insufficiente l’organizzazione attraverso una sola Missione nazionale, la Casa Granducale può istituire Missioni Diplomatiche Medicee territoriali, riferite a uno Stato federato, Provincia, Regione, territorio o altra circoscrizione geografica espressamente individuata nell’atto istitutivo.
7-bis.2. A ciascuna Missione territoriale può essere preposto un Ambasciatore Capo, nominato da S.A.R. il Granduca tra i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità previsti dagli articoli 7, 8 e 13.9. Egli esercita, mutatis mutandis e limitatamente al territorio affidatogli, le funzioni attribuite dal presente Regolamento all’Ambasciatore Capo di una Missione nazionale.
7-bis.3. La Missione territoriale applica integralmente il presente Regolamento per quanto compatibile con la propria dimensione territoriale e non costituisce soggetto giuridico autonomo. Restano ferme la sede amministrativa e legale centralizzata dell’Associazione in Firenze, l’incasso centralizzato, i registri, il coordinamento delle Magistrature e della Nunziatura Granducale e la natura esclusivamente interna, culturale e onorifica delle denominazioni diplomatiche utilizzate.
7-bis.4. In uno stesso Paese possono essere istituite più Missioni territoriali quando ciò sia giustificato dalla dimensione, dalla struttura federale, dalla rilevanza economica e culturale dei diversi territori o dalla necessità di assicurare una presenza stabile ed effettiva della rete medicea. Ciascuna Missione opera nella circoscrizione attribuitale, evitando sovrapposizioni di competenza e nel rispetto delle regole comuni sulla registrazione dei candidati, delle opportunità e degli investitori.
7-bis.5. Qualora nello stesso Paese venga successivamente istituita una Missione nazionale di coordinamento, le Missioni territoriali già esistenti possono essere mantenute quali articolazioni della rete nazionale. L’atto istitutivo della Missione nazionale determina le modalità di coordinamento tra l’Ambasciatore Capo nazionale e gli Ambasciatori Capi territoriali, senza pregiudicare gli uffici già conferiti né i diritti economici già maturati o derivanti da rapporti, candidati, investitori e opportunità precedentemente registrati secondo il presente Regolamento e i relativi accordi individuali.
7-bis.6. L’istituzione di una Missione territoriale non attribuisce allo Stato federato, alla Provincia, alla Regione o al territorio interessato alcuna distinta soggettività internazionale nell’ordinamento mediceo e non implica il riconoscimento di funzioni diplomatiche o consolari statali. La delimitazione territoriale ha esclusivamente finalità organizzative, culturali, relazionali ed economiche interne alla rete delle Missioni.
Articolo 8 — Ambasciatori Medicei dei Distretti
8.1. L’accesso all’ufficio di Ambasciatore Mediceo è riservato ai Nobili di Firenze e ai Consoli Medicei in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità previsti dall’articolo 13.9, nonché dei requisiti personali e fiduciari previsti dall’articolo 8-bis. La nomina rimane subordinata alla valutazione e all’atto delle autorità medicee competenti.
8.2. Gli Ambasciatori Medicei sono Nobili di Firenze ai quali è affidata la rappresentanza di uno specifico Distretto Umanistico della Toscana. La giurisdizione storica del Vicariato, nell’ordinamento interno mediceo, può essere assegnata esclusivamente a un Ambasciatore Mediceo.
8.3. Essi conoscono la storia e la vita presente del Distretto, cooperano con il Vicario locale, promuovono relazioni culturali ed economiche, individuano investitori qualificati e accompagnano le relazioni sino alla loro maturazione.
8.4. Gli Ambasciatori Medicei possono assumere la presa in carico, la gestione interna e l’accompagnamento relazionale delle opportunità e maturare le quote economiche previste dal presente Regolamento e dagli accordi individuali. I Consoli Medicei possono svolgere tali funzioni soltanto mediante specifico incarico scritto; i Sodali restano limitati alla segnalazione occasionale e al compenso massimo previsto dall’articolo 39-bis. Restano ferme le disposizioni relative ai Vicari, alle Magistrature, alla struttura centrale e alla ricerca e all’accompagnamento dei candidati ai sensi dell’articolo 17.
8.5. Gli Ambasciatori Medicei e i Vicari Medicei, nonché i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), sono i soli soggetti che possono essere ammessi alla concessione di un Feudo Umanistico e al conseguente riconoscimento di una dignità feudale interna, secondo le condizioni e le priorità stabilite dall’articolo 30.
Articolo 8-bis — Requisiti nobiliari degli incarichi diplomatici e titolo di Nobile della Casa Medici
8-bis.1. Fermi restando i requisiti soggettivi, di idoneità, formativi, personali, professionali o attitudinali già previsti dagli articoli 7, 8 e 13.9, l’esercizio degli incarichi diplomatici medicei è riservato ai membri della Nobiltà regolarmente iscritti nel Libro d’Oro «Il Cittadinario» e muniti di stemma certificato dal Re d’Armi della Casa Granducale, secondo i titoli e i requisiti previsti per le rispettive dignità e funzioni.
8-bis.2. In particolare, l’incarico di Attaché è attribuito ai Nobili Gentiluomini, mentre quello di Console Mediceo Distrettuale Onorario è attribuito ai titolari della dignità di Nobile di [Città]. Il Console Mediceo Distrettuale Onorario non è ancora titolare nominale di uno specifico Distretto e permane in tale posizione sino a quando la Casa Granducale ritenga opportuno procedere alla relativa attribuzione. Con l’attribuzione nominativa di uno specifico Distretto, il titolare assume la denominazione di «Console Onorario Mediceo di [Distretto]», secondo la disciplina degli articoli 9, 13 e 14.
8-bis.3. Il titolo di Nobile della Casa Medici costituisce una speciale concessione onorifica accordata da S.A.R. il Granduca quale espressione della particolare fedeltà, del servizio e della vicinanza al Casato Medici dimostrati dall’insignito, nonché della speciale stima e della fiducia che la Casa Granducale ripone nella sua persona.
8-bis.4. Le medesime qualità di fedeltà, servizio, vicinanza al Casato, speciale stima e fiducia costituiscono, unitamente e non in sostituzione dei requisiti soggettivi e di idoneità già stabiliti dagli articoli 8 e 13.9, un ulteriore presupposto essenziale per il conferimento della dignità di Ambasciatore Mediceo, chiamato a rappresentare direttamente la Casa Granducale e le sue istituzioni nell’ambito delle Missioni Diplomatiche.
8-bis.5. Per tale ragione, il conferimento del titolo di Nobile della Casa Medici assume una particolare e naturale connessione con la dignità di Ambasciatore Mediceo, della quale esprime sul piano onorifico il rapporto di fiducia, fedeltà e rappresentanza personale che lega l’Ambasciatore al Casato.
8-bis.6. Il titolo di Nobile della Casa Medici non sostituisce né assorbe alcuno dei requisiti previsti per l’accesso o la nomina agli uffici diplomatici medicei e il suo conferimento resta riservato all’atto di S.A.R. il Granduca secondo l’ordinamento interno della Casa Granducale.
Articolo 9 — Consoli Medicei, attribuzione nominale dei Distretti, categorie fondative e investitori
9.1. Il primo livello di ingresso nella Missione è, per tutti i candidati, quello consolare. Quando non sia ancora attribuito nominativamente uno specifico Distretto, l’ufficio è conferito con la denominazione di «Console Mediceo Distrettuale Onorario»; quando il Distretto sia attribuito contestualmente o successivamente dalla Casa Granducale, il titolare assume la denominazione di «Console Onorario Mediceo di [Distretto]». Il percorso di ingresso si perfeziona mediante la Tassa Comunitativa Storica fissa prevista dall’articolo 14 e l’adozione dei relativi atti. La sola qualità consolare non attribuisce la qualifica di fondatore della Missione.
9.2. A seguito della valutazione favorevole, del versamento della Tassa Comunitativa Storica e del perfezionamento degli atti istituzionali, tutti i titolari del livello consolare sono ammessi alla Cittadinanza Fiorentina, ricevono la dignità di Nobile di Firenze e hanno diritto all’iscrizione nell’Albo d’Oro Mediceo «Il Cittadinario», secondo l’articolo 14. L’attribuzione nominativa del Distretto costituisce un distinto provvedimento organizzativo interno, che può essere contestuale all’ammissione oppure intervenire successivamente al momento ritenuto opportuno dalla Casa Granducale.
9.3. Tutti i Consoli hanno diritto di partecipare alla vita associativa, culturale, istituzionale, conviviale e di rappresentanza della Missione, nei limiti stabiliti dagli atti attuativi e dalle deliberazioni degli organi competenti. Possono inoltre coadiuvare l’Ambasciatore Capo e gli Ambasciatori e, quando formalmente incaricati, assumere la presa in carico e il seguito interno di specifiche opportunità.
9.4. Tutti i Consoli possono partecipare, in qualità di investitori o co-investitori, alle opportunità ordinarie previamente registrate, verificate e pubblicate nel Bollettino. L’accesso alle opportunità riservate è consentito soltanto ai Consoli che abbiano acquisito, mediante la Donazione Fondativa supplementare prevista dall’articolo 15, la categoria minima indicata nella relativa scheda. La partecipazione quale investitore resta distinta dall’eventuale incarico di presa in carico o accompagnamento di un’opportunità altrui.
9.5. Il Console Onorario Mediceo di [Distretto] è titolare nominale, ai fini consolari interni, del Distretto indicato nel relativo atto di attribuzione. Tale titolarità nominale, così come la posizione del Console Mediceo Distrettuale Onorario in attesa di attribuzione, non comporta, per la sola titolarità dell’ufficio, la partecipazione alla programmazione, alla direzione o alla gestione delle attività territoriali dei Distretti, né attribuisce la rappresentanza del Distretto, del Vicariato, dei Capitanati, delle Podesterie o di altre giurisdizioni storiche. Restano ferme le competenze degli Ambasciatori, dei Vicari e degli altri uffici previste dagli articoli 8, 10 e 10-bis, nonché la possibilità che un Console, in quanto separatamente riconosciuto Nobile di Firenze o di altra Città, sia nominato Auditore o Cavaliere ai sensi dell’articolo 10-quinquies o riceva uno specifico incarico scritto di presa in carico e seguito di un’opportunità.
9.6. L’ufficio di Console Mediceo, in quanto tale, non attribuisce alcun diritto automatico a commissioni, compensi professionali, quote per segnalazioni o remunerazioni derivanti dalla rete. Restano salve la remunerazione delle attività di ricerca e accompagnamento dei candidati preventivamente affidate ai sensi dell’articolo 17 e l’attribuzione di quote funzionali per la presa in carico o l’accompagnamento di una specifica opportunità formalmente assegnata ai sensi degli articoli 21-bis, 37 e 40. Tali compensi derivano dall’attività effettivamente svolta e non dal titolo consolare. Il Console può inoltre conseguire i risultati economici connessi agli investimenti effettuati in proprio o tramite i propri veicoli.
9.7. Il Master è aperto a tutti secondo l’articolo 16.4. Ogni Console Mediceo può frequentarlo e, dopo avere superato la prima parte della durata di novantasei ore, acquisisce il requisito di idoneità previsto dall’articolo 13.9, lettera a). Restano ferme le ulteriori modalità di idoneità previste dalle lettere b), c) e d) del medesimo articolo. Il possesso di uno dei requisiti consente di essere valutati per la nomina a Vicario Mediceo o ad Ambasciatore Mediceo, ma non determina automaticamente tali nomine, né il conferimento della rappresentanza di un Distretto o di una giurisdizione storica. Resta distinta l’eventuale titolarità nominale consolare del Distretto già attribuita ai sensi del presente articolo.
9.8. Le denominazioni di «Console Mediceo Distrettuale Onorario» e di «Console Onorario Mediceo di [Distretto]» costituiscono titoli interni, culturali e onorifici della Casa Granducale e non implicano alcuna funzione consolare statale, potestà pubblica o competenza amministrativa riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica Italiana o dallo Stato ospitante.
Articolo 9-bis — Sodali delle Missioni e House of Medici Fellows
9-bis.1. È istituita, accanto agli uffici di rappresentanza delle Missioni, la categoria ausiliaria dei Sodali della Missione, destinata a persone che sostengono e coadiuvano l’attività degli Ambasciatori e dei Consoli Medicei senza partecipare alla rappresentanza diplomatica medicea né assumere funzioni di direzione, negoziazione o gestione interna delle opportunità.
9-bis.2. Al Sodale ammesso è conferito il titolo interno e onorifico di «Sodale della Casa Medici — House of Medici Fellow» e, nell’ambito della Missione di appartenenza, può essere attribuita la qualificazione funzionale di «Consigliere per lo Sviluppo delle Attività Strategiche». Tali denominazioni non attribuiscono status diplomatico o consolare, poteri di rappresentanza, facoltà di impegnare la Casa Granducale, l’Associazione o la Missione, né Cittadinanza Fiorentina, dignità nobiliare o accesso automatico ad altri uffici.
9-bis.3. Il Sodale può operare come segnalante occasionale di opportunità oppure come investitore occasionale esterno alla Missione, interessato ad acquistare o a investire nell’oggetto di opportunità presentategli da un membro autorizzato della rete. Le due qualità possono coesistere, fermo restando l’obbligo di dichiarare ogni interesse personale e il divieto di percepire compensi di segnalazione per un’opportunità propria o per un investimento al quale egli partecipi direttamente o indirettamente.
9-bis.4. L’interessato può presentare istanza di ammissione all’Ambasciatore Capo e alla Cancelleria della Corona; la candidatura, tuttavia, può essere formalmente proposta e patrocinata esclusivamente da un Console Mediceo o da un Ambasciatore Mediceo. La proposta è trasmessa all’Ambasciatore Capo, che la inoltra, corredata del proprio parere, alla Cancelleria della Corona. La Casa Granducale si riserva in via esclusiva la valutazione, l’accettazione e la nomina del candidato mediante apposito atto.
9-bis.5. Dopo l’accettazione della candidatura, il perfezionamento della concessione è subordinato al pagamento all’Associazione di una tassa di concessione una tantum e della quota associativa annuale, negli importi e nei termini stabiliti con separato atto. Il pagamento non precede la valutazione e non attribuisce alcun diritto automatico alla nomina. Il mancato rinnovo della quota annuale sospende l’accesso al Bollettino e alle attività riservate, ferme le ulteriori determinazioni della Casa Granducale e dell’Associazione.
9-bis.6. Il Sodale in regola con gli obblighi applicabili ha diritto di accedere al Bollettino nei limiti previsti dall’articolo 25 e di partecipare alle attività culturali e conviviali organizzate dalla Missione. Può assistere Ambasciatori e Consoli nelle attività consentitegli, ma non partecipa di diritto alle cerimonie o alle attività di rappresentanza riservate e non può presentarsi come rappresentante della Casa Granducale, dell’Associazione o della Missione.
9-bis.7. La segnalazione occasionale del Sodale è disciplinata dall’articolo 21-bis e può dare luogo esclusivamente al compenso previsto dall’articolo 39-bis. Dopo la registrazione e la prima introduzione, la presa in carico e il seguito dell’opportunità sono affidati a un Console Mediceo o a un Ambasciatore formalmente incaricato; il Sodale non partecipa alla successiva gestione interna, salvo fornire chiarimenti iniziali su espressa richiesta del responsabile incaricato.
9-bis.8. Il Sodale investitore partecipa all’operazione in nome proprio, per proprio conto e a proprio rischio, direttamente o mediante un veicolo a lui riferibile. Egli effettua autonomamente le proprie verifiche, non opera quale intermediario della rete e non acquista, per effetto dell’investimento, funzioni di gestione o rappresentanza.
9-bis.9. La qualità di Sodale non costituisce categoria fondativa della Missione, non sostituisce la Tassa Comunitativa Storica o la Donazione Fondativa e non rappresenta un grado preliminare necessario per l’accesso agli uffici di Console, Ambasciatore o Vicario, i quali restano disciplinati dai rispettivi requisiti e procedimenti.
Articolo 10 — Vicari e Pro-Vicari dei Distretti e requisiti di idoneità
10.1. I Vicari dirigono l’attività associativa dei rispettivi Vicariati, coordinano la rete territoriale locale della Toscana e svolgono una ricognizione stabile e proattiva delle esigenze e delle opportunità del Distretto.
10.2. Essi individuano, documentano e qualificano preliminarmente beni, imprese, progetti e interlocutori; mantengono i rapporti locali; presiedono il Consiglio del Vicariato; coordinano Auditori, Cavalieri e Sodali; compilano le schede; trasmettono le opportunità alla Magistratura competente; assistono le visite e le fasi territoriali.
10.3. I Vicari curano la presa in carico e il seguito interno delle opportunità provenienti dal Vicariato, ma non vendono direttamente le opportunità, non raccolgono capitali e non svolgono attività riservate di mediazione, consulenza finanziaria o collocamento.
10.4. Le nuove nomine a Vicario Mediceo sono riservate ai Nobili di Firenze e ai Consoli Medicei in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità previsti dall’articolo 13.9. La nomina rimane subordinata alla valutazione e all’atto delle autorità medicee competenti.
10.5. I Vicari Medicei e gli Ambasciatori Medicei, nonché i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), possono essere ammessi alla concessione di un Feudo Umanistico e al riconoscimento della relativa dignità feudale interna secondo l’articolo 30.
10.6. La Casa Granducale può nominare, per assicurare continuità all’attività del Vicariato, uno o più Pro-Vicari. Salvo espressa dispensa contenuta nell’atto di nomina, il Pro-Vicario possiede i medesimi requisiti soggettivi e di idoneità previsti per il Vicario.
10.7. Il Pro-Vicario coadiuva il Vicario, esercita le funzioni espressamente delegategli e lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento, nei limiti dell’atto di nomina o della delega scritta. Non può assumere obbligazioni o attribuire incarichi economici in nome dell’Associazione senza preventiva autorizzazione.
10.8. Il Vicario presiede il Consiglio del Vicariato; il Pro-Vicario ne assume la vicepresidenza e ne cura, quando richiesto, il coordinamento operativo e la verbalizzazione delle attività.
Articolo 10-bis — Circoscrizioni storiche, giurisdizioni territoriali e Feudi
10-bis.1. La circoscrizione territoriale di ciascun Distretto Umanistico Mediceo è individuata, ai fini del presente Regolamento e dell’ordinamento interno mediceo, nelle piante realizzate nel 1758 da Ferdinando Morozzi su ordine del Consiglio di Reggenza, conservate presso l’Archivio di Stato di Firenze (ASF), fondo Consiglio di Reggenza, filza n. 196, inserto 4.
10-bis.2. Per lo Stato Fiorentino il corpus comprende venticinque piante, rappresentative dei Vicariati sottoposti alla giurisdizione storica dei quattro Commissariati e del Senato Fiorentino, così ripartiti: a) Commissariato di Firenze: otto Vicariati; b) Commissariato di Pisa: sette Vicariati; c) Commissariato di Arezzo: sei Vicariati; d) Commissariato di Pistoia: quattro Vicariati. Il totale dello Stato Fiorentino è pertanto di venticinque Vicariati.
10-bis.3. Per lo Stato Senese il corpus comprende sette piante, rappresentative dei sette Vicariati sottoposti alla giurisdizione storica del Commissariato e del Senato di Siena.
10-bis.4. Le piante Morozzi costituiscono il riferimento cartografico e storico per la delimitazione dei Distretti, per l’attribuzione delle rispettive denominazioni territoriali e per l’individuazione delle giurisdizioni storiche comprese al loro interno.
10-bis.5. Le giurisdizioni minori del periodo mediceo indicate nelle piante, denominate Podesterie, e le giurisdizioni maggiori, denominate Capitanati, conservano valore storico e organizzativo nell’ordinamento interno mediceo. Il governo interno delle Podesterie e delle attività dei Borghi Umanistici può essere affidato ad Auditori o Cavalieri secondo l’articolo 10-quinquies. La rappresentanza o il coordinamento dei Capitanati può essere affidato, mediante specifico atto, a un Ambasciatore Mediceo o a un Vicario Mediceo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13.9.
10-bis.6. La rappresentanza della giurisdizione storica del Vicariato è riservata agli Ambasciatori Medicei, mentre la direzione delle sue attività associative compete al Vicario secondo gli articoli 10 e 10-ter. L’affidamento di funzioni interne riferite a una Podesteria o a un Capitanato non attribuisce potestà pubbliche e resta subordinato agli atti della Casa Granducale e al coordinamento del Commissario competente e del Magistrato Supremo.
10-bis.7. Le funzioni interne di Commissario dei Commissariati storici restano riservate ai Consiglieri del Magistrato Supremo, nominati secondo gli atti della Casa Granducale. Tali funzioni comprendono il coordinamento delle giurisdizioni storiche e della rete dei Vicari ricadenti nel rispettivo ambito.
10-bis.8. I sessanta Feudi indicati nel corpus cartografico sono attribuiti alla Camera Granducale. Essi possono essere concessi esclusivamente ai titolari dell’ufficio di Ambasciatore Mediceo o di Vicario Mediceo, nonché ai candidati all’investitura che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c), secondo le condizioni stabilite dall’articolo 30. La discendenza diretta dalle famiglie feudatarie alla data della soppressione storica del Feudo può costituire elemento di preferenza, ma non sostituisce il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
10-bis.9. La riattivazione, l’assegnazione e la rappresentanza delle giurisdizioni storiche previste dal presente articolo hanno natura esclusivamente interna, culturale, onorifica e organizzativa. Esse non attribuiscono potestà pubbliche, funzioni amministrative territoriali, diritti sovrani o competenze appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali o ad altre autorità pubbliche.
Articolo 10-ter — Vicariati quali articolazioni associative territoriali
10-ter.1. Il Vicariato Mediceo costituisce l’articolazione associativa territoriale della rete interna nel relativo Distretto Umanistico Mediceo e la sede ordinaria delle attività dei suoi membri, del coordinamento dei Borghi Umanistici Medicei e della ricognizione delle esigenze e delle opportunità locali.
10-ter.2. Sono organi del Vicariato il Vicario, il Pro-Vicario e il Consiglio del Vicariato. Appartengono alla comunità del Vicariato gli Auditori e i Cavalieri preposti alle Podesterie e i Sodali assegnati al territorio, secondo le rispettive funzioni. Il Consiglio è presieduto dal Vicario ed è composto dal Pro-Vicario e, di diritto, dagli Auditori e dai Cavalieri delle Podesterie comprese nel Distretto. I Sodali possono essere invitati con funzione consultiva, senza acquisire per ciò solo la qualità di componenti del Consiglio.
10-ter.3. Il Vicariato promuove e coordina programmi culturali, formativi, civici, ambientali, sociali e conviviali; sostiene le attività dei Borghi Umanistici Medicei; favorisce la conoscenza del territorio; raccoglie proposte e segnalazioni; coopera con le Magistrature e presenta periodicamente al Commissario competente o al Magistrato Supremo il programma delle attività e una relazione sui risultati.
10-ter.4. L’attività associativa del Vicariato è diretta dal Vicario e non pregiudica la funzione di rappresentanza del Distretto eventualmente affidata a un Ambasciatore Mediceo. Il Vicariato opera sotto il coordinamento del Commissario competente e del Magistrato Supremo, nel rispetto degli indirizzi della Casa Granducale e delle deliberazioni dell’Associazione.
10-ter.5. Il Vicariato non costituisce soggetto giuridico autonomo. Gli atti, i contratti, gli incassi, i pagamenti, i registri e la conservazione della documentazione restano centralizzati presso l’Associazione. Una sede operativa locale può essere individuata dal Vicario soltanto previa comunicazione e autorizzazione scritta dell’Associazione; nessuna obbligazione può essere assunta in nome della Casa Granducale o dell’Associazione senza preventiva autorizzazione.
10-ter.6. Le denominazioni di Vicariato, Consiglio, Podesteria e Borgo Umanistico hanno natura esclusivamente interna, storica, culturale, associativa e organizzativa e non attribuiscono potestà pubbliche, funzioni amministrative territoriali o competenze proprie degli enti locali.
Articolo 10-quater — Sodali dei Vicariati
10-quater.1. Presso ciascun Vicariato possono essere ammessi Sodali del Vicariato, ai quali spettano il medesimo titolo interno e onorifico di «Sodale della Casa Medici — House of Medici Fellow» e la medesima qualificazione funzionale di «Consigliere per lo Sviluppo delle Attività Strategiche» previsti dall’articolo 9-bis.
10-quater.2. La candidatura è proposta esclusivamente da un Console Mediceo o da un Ambasciatore Mediceo. Acquisito il parere del Vicario competente, la proposta è trasmessa dal Vicario o dal Commissario alla Cancelleria della Corona e alla Casa Granducale; qualora il candidato appartenga anche a una Missione, è acquisito il parere del relativo Ambasciatore Capo. Si applicano la tassa di concessione una tantum e la quota associativa annuale previste dall’articolo 9-bis.5.
10-quater.3. I Sodali del Vicariato partecipano alle attività culturali e conviviali locali, assistono il Vicario, il Pro-Vicario, gli Auditori e i Cavalieri nei limiti degli incarichi ricevuti e hanno diritto di accesso al Bollettino secondo l’articolo 25. Essi non esercitano funzioni di governo del Vicariato o della Podesteria e non fanno parte di diritto del Consiglio del Vicariato.
10-quater.4. I Sodali del Vicariato possono segnalare occasionalmente opportunità secondo l’articolo 21-bis e possono percepire, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il compenso previsto dall’articolo 39-bis. La presa in carico e il seguito delle opportunità da essi segnalate sono riservati al Vicario competente oppure, in assenza di un Vicario operativo o per espressa determinazione, al Magistrato Supremo.
10-quater.5. Ai Sodali del Vicariato si applicano, per quanto compatibili, i limiti, gli obblighi di riservatezza, le regole sui conflitti di interesse e le cause di sospensione o revoca previste per i Sodali delle Missioni.
Articolo 10-quinquies — Auditori, Cavalieri e governo delle Podesterie
10-quinquies.1. Gli Auditori e i Cavalieri destinati alle Podesterie dei Borghi Umanistici Medicei sono scelti esclusivamente tra i Nobili di Firenze oppure tra i Nobili di altre Città formalmente riconosciuti nell’ordinamento interno della Casa Granducale. La loro nomina è riservata alla Casa Granducale e si perfeziona mediante atto che individua la Podesteria, il Borgo, le funzioni affidate e l’eventuale durata dell’incarico.
10-quinquies.2. Gli Auditori e i Cavalieri sono posti al governo interno delle rispettive Podesterie e organizzano le attività umanistiche del Borgo, comprese le iniziative culturali, formative, civiche, ambientali, sociali, artigianali e conviviali coerenti con il Manifesto del Rinascimento Continuo. Essi curano il programma locale, promuovono la partecipazione della comunità e riferiscono periodicamente sull’attività svolta.
10-quinquies.3. Le attività sono esercitate sotto la sovrintendenza del Vicariato del Distretto, quando esso sia operativo. Gli Auditori e i Cavalieri fanno parte di diritto del Consiglio del Vicariato competente. Se il Vicariato non sia stato attivato o non sia operativo, essi rispondono direttamente al Commissario competente oppure, in mancanza, al Magistrato Supremo.
10-quinquies.4. Gli Auditori e i Cavalieri possono contribuire occasionalmente alla segnalazione delle opportunità secondo l’articolo 21-bis e possono percepire, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il compenso previsto dall’articolo 39-bis. Essi non possono assumere la presa in carico o il seguito dell’opportunità, che restano riservati al Vicario competente oppure al Magistrato Supremo.
10-quinquies.5. Gli Auditori e i Cavalieri non possono stipulare contratti, assumere obbligazioni, raccogliere fondi, impegnare la Casa Granducale o l’Associazione o svolgere attività professionali riservate senza preventiva autorizzazione e separato incarico scritto. Ogni entrata e spesa relativa alle attività della Podesteria transita attraverso l’Associazione secondo le procedure centrali.
10-quinquies.6. L’affidamento del governo interno di una Podesteria non attribuisce potestà pubbliche, funzioni amministrative locali, rappresentanza politica o diritti reali sui beni del Borgo e non sostituisce le competenze delle autorità civili ed ecclesiastiche.
Articolo 11 — Magistrature Medicee e Magistrato Supremo
11.1. La Magistratura Medicea Arte e Ambiente e le altre Magistrature competenti selezionano, verificano e organizzano le opportunità, coordinano i professionisti abilitati e assistono le Missioni, i Vicariati e i responsabili incaricati nell’elaborazione dei progetti.
11.2. Il Magistrato Supremo dirige e coordina la rete delle Magistrature, dei Commissari, dei Vicariati e delle Podesterie, amministra il Bollettino e i registri delle segnalazioni e degli interessati, concede le priorità interne, assegna o conferma la presa in carico delle opportunità territoriali, verifica l’avanzamento delle trattative e riferisce all’Associazione.
11.3. Le funzioni interne di Commissario dei Commissariati storici sono esercitate esclusivamente dai Consiglieri del Magistrato Supremo espressamente incaricati, ai quali compete il coordinamento delle giurisdizioni e dei Vicari compresi nel relativo ambito territoriale.
11.4. Il Magistrato Supremo, i Consiglieri con funzioni di Commissario e i membri delle Magistrature devono astenersi quando abbiano un interesse personale, professionale o economico nell’operazione, salvo il caso di specifiche autorizzazioni concesse di volta in volta da S.A.R. il Granduca per sopperire a necessità contingenti.
Articolo 12 — Segreteria amministrativa e registri centrali
12.1. La segreteria amministrativa cura le comunicazioni ufficiali e i registri dei candidati, dei Consoli, dei Sodali, degli Ambasciatori, dei Vicari, dei Pro-Vicari, degli Auditori, dei Cavalieri, delle segnalazioni, dei responsabili incaricati, degli accordi individuali, delle tasse di concessione, delle quote associative, delle Tasse Comunitative Storiche, delle Donazioni Fondative, delle opportunità, delle manifestazioni di interesse, delle priorità, dei compensi e delle commissioni sugli investimenti.
12.2. Le comunicazioni rilevanti devono essere effettuate tramite gli indirizzi ufficiali indicati dall’Associazione. Messaggi informali o verbali non attribuiscono priorità o diritti economici.
12.3. I registri sono riservati e accessibili soltanto nei limiti necessari alle funzioni esercitate.
PARTE II — PROGRAMMA FONDATIVO, ACCESSO ALLA MISSIONE, CATEGORIE ASSOCIATIVE, CONTRIBUZIONI E DONAZIONI
Articolo 13 — Accesso dei Consoli alla Missione, qualifica fondativa e progressione agli uffici operativi
13.1. Il primo e necessario livello di accesso agli uffici di rappresentanza della Missione è quello consolare disciplinato dall’articolo 9. Esso è conferito come «Console Mediceo Distrettuale Onorario» finché non sia attribuito nominativamente uno specifico Distretto e assume la denominazione di «Console Onorario Mediceo di [Distretto]» a seguito della relativa attribuzione. Il percorso si perfeziona, dopo la valutazione favorevole, mediante il versamento della Tassa Comunitativa Storica fissa di euro 5.000 prevista dall’articolo 14 e l’adozione degli atti istituzionali di competenza. L’ammissione ausiliaria quale Sodale resta distinta ed è disciplinata dagli articoli 9-bis e 10-quater.
13.2. La Tassa Comunitativa Storica dà accesso, secondo l’articolo 14, alla Cittadinanza Fiorentina, alla dignità ereditaria di Nobile di Firenze, al livello consolare e al relativo titolo interno disciplinato dall’articolo 9, nonché al diritto di iscrizione nel Cittadinario, ma non attribuisce la qualifica di fondatore della Missione.
13.3. Il Console che desideri conseguire una qualifica di fondatore sceglie una delle categorie indicate nell’articolo 15 e versa, oltre alla Tassa Comunitativa Storica, la corrispondente Donazione Fondativa supplementare, destinata esclusivamente al sostegno della Missione.
13.4. La categoria fondativa non crea gradi superiori o inferiori di Cittadinanza o di nobiltà e non attribuisce, di per sé, uffici operativi o poteri territoriali; essa registra esclusivamente il livello supplementare di sostegno assunto nei confronti della Missione e determina l’eventuale accesso alle opportunità d’investimento riservate alla relativa categoria.
13.5. Tutti i Consoli partecipano alla vita associativa, culturale, istituzionale, conviviale e di rappresentanza della Missione e possono partecipare quali investitori o co-investitori alle opportunità ordinarie pubblicate nel Bollettino, anche quando non abbiano acquisito una qualifica fondativa. Possono inoltre ricevere un incarico scritto di presa in carico o accompagnamento di una specifica opportunità secondo il presente Regolamento.
13.6. Alcune opportunità di particolare valore, complessità o rilevanza istituzionale possono essere riservate, nella relativa scheda del Bollettino, ai Consoli appartenenti a determinate categorie fondative. La categoria minima costituisce requisito di ammissibilità e non modifica l’ordine cronologico delle manifestazioni di interesse.
13.7. I Consoli non partecipano, in quanto tali, alla programmazione o alla gestione delle attività territoriali dei Distretti e non ricevono incarichi di rappresentanza di Vicariati, Capitanati, Podesterie o altre giurisdizioni storiche. Resta ferma l’eventuale e separata nomina del Console, in virtù della sua qualità nobiliare, quale Auditore o Cavaliere ai sensi dell’articolo 10-quinquies.
13.8. Ai Consoli, per la sola titolarità dell’ufficio, non spettano commissioni, compensi professionali o quote economiche generate dalla rete. Essi partecipano agli investimenti per proprio conto o tramite veicoli a essi riferibili. Restano salve la remunerazione per separate attività di ricerca e accompagnamento dei candidati affidate ai sensi dell’articolo 17 e le quote funzionali connesse a una specifica opportunità formalmente assegnata e concretamente seguita ai sensi degli articoli 21-bis, 37 e 40.
13.9. L’accesso agli uffici di Vicario Mediceo e di Ambasciatore Mediceo è riservato ai Nobili di Firenze e ai Consoli Medicei in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano superato la prima parte, della durata di novantasei ore, del Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica promosso dall’Accademia Umanistica Medicea;
b) pur non avendo frequentato il Master, abbiano superato la prova individuale di idoneità basata sulla conoscenza del Manuale ufficiale del Master medesimo, secondo le modalità stabilite dall’Accademia Umanistica Medicea;
c) siano in possesso di comprovati requisiti personali, professionali oppure attitudinali e siano stati giudicati idonei dal Magistrato Supremo dell’Ordinamento Civico Mediceo;
d) siano candidati all’investitura di un Feudo Umanistico e abbiano nominato un Vicario feudale oppure un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) o c).
13.10. Il possesso di uno dei requisiti indicati al comma 13.9 attribuisce l’idoneità a essere valutati per la nomina, ma non determina automaticamente il conferimento dell’ufficio di Vicario o di Ambasciatore, né l’attribuzione della rappresentanza di un Distretto o di una giurisdizione storica. Resta distinta l’eventuale titolarità nominale consolare di un Distretto attribuita ai sensi dell’articolo 9. Per il conferimento della dignità di Ambasciatore Mediceo restano inoltre necessari i requisiti personali e fiduciari previsti dall’articolo 8-bis, che si aggiungono e non si sostituiscono ai requisiti di idoneità del comma 13.9. Per i candidati di cui alla lettera a), il completamento delle restanti ottantaquattro ore del Master resta disciplinato dal programma e dagli obblighi formativi stabiliti dall’Accademia Umanistica Medicea.
Articolo 14 — Tassa Comunitativa Storica, Cittadinanza Fiorentina e nobiltà
14.1. La Tassa Comunitativa Storica è stabilita nell’importo fisso di euro 5.000 ed è dovuta da ogni candidato quale adempimento obbligatorio per il perfezionamento dell’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina, del riconoscimento della dignità di Nobile di Firenze e del conferimento del titolo interno consolare disciplinato dall’articolo 9.
14.2. Essa costituisce la forma contemporanea della contribuzione anticamente richiesta per l’ammissione alla Cittadinanza Fiorentina e sostituisce, nel presente Programma, la storica Community Tax di 600 scudi, assunta quale riferimento storico-rappresentativo pari approssimativamente a euro 600.000. L’importo storico non viene trasferito invariato nel presente, poiché l’antica Cittadinanza poteva consentire, dopo selezione, l’accesso a incarichi pubblici retribuiti e talvolta al servizio diplomatico, benefici non connessi agli attuali riconoscimenti interni e onorifici.
14.3. La Tassa Comunitativa Storica non costituisce il prezzo commerciale della dignità o del titolo, ma un adempimento istituzionale successivo alla valutazione favorevole del candidato e necessario al perfezionamento degli atti. Il solo versamento non crea un diritto automatico prima della conclusione delle procedure istituzionali e della permanenza dei requisiti personali e reputazionali.
14.4. La Tassa Comunitativa Storica finanzia la Comunità Fiorentina, la Casa Granducale, il Cittadinario, le attività storiche, culturali e istituzionali, la ricerca, le pubblicazioni e i progetti connessi all’identità civica fiorentina e medicea. Dall’importo lordo effettivamente incassato possono essere detratti esclusivamente i compensi autorizzati ai sensi dell’articolo 17 e gli oneri fiscali, amministrativi o di incasso direttamente connessi; il residuo netto conserva la destinazione esclusiva sopra indicata. La Tassa è contabilmente distinta dalla Donazione Fondativa della Missione e non può essere destinata alle spese operative della Missione nazionale.
14.5. A seguito della valutazione favorevole, del versamento della Tassa e dell’adozione dei relativi atti, il candidato è ammesso alla Cittadinanza Fiorentina, riceve la dignità di Nobile di Firenze e il titolo interno consolare previsto dall’articolo 9. Ove non sia ancora stato attribuito uno specifico Distretto, la denominazione è quella di «Console Mediceo Distrettuale Onorario»; con la successiva attribuzione nominativa il titolare assume la denominazione di «Console Onorario Mediceo di [Distretto]». La dignità nobiliare è trasmissibile ai discendenti maschi senza limite di grado e alle discendenti femmine per una sola generazione, secondo gli atti di riconoscimento e le regole dell’ordinamento interno mediceo.
14.6. Tutti i Consoli hanno diritto all’iscrizione nell’Albo d’Oro Mediceo «Il Cittadinario» delle famiglie gentilizie di Firenze, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla legge del 31 luglio 1750 sulla nobiltà e cittadinanza fiorentina, riconosciuta dalla Casa Granducale come tuttora valida nell’ordinamento interno mediceo. Tutti ricevono la medesima Cittadinanza e la medesima dignità, indipendentemente dall’eventuale categoria fondativa successivamente acquisita.
14.7. La Cittadinanza, la dignità nobiliare, il titolo consolare e l’iscrizione nel Cittadinario disciplinati dal presente articolo appartengono all’ordinamento interno mediceo e non attribuiscono potestà pubbliche, privilegi civili, funzioni amministrative o status diplomatici o consolari riconosciuti dallo Stato.
Articolo 15 — Categorie fondative e Donazione Fondativa della Missione
15.1. La Donazione Fondativa della Missione è una contribuzione supplementare, volontariamente assunta dal Console Mediceo che desideri conseguire una delle qualifiche di fondatore indicate nella Scala. Essa è sempre distinta e aggiuntiva rispetto alla Tassa Comunitativa Storica obbligatoria prevista dall’articolo 14.
15.2. La Donazione Fondativa è destinata all’organizzazione e allo sviluppo della Missione, comprese la sede operativa, la segreteria, la comunicazione istituzionale, gli eventi, le iniziative internazionali, il sostegno agli Ambasciatori e lo sviluppo dei Distretti. Dall’importo lordo effettivamente incassato possono essere detratti esclusivamente i compensi autorizzati ai sensi dell’articolo 17 e gli oneri fiscali, amministrativi o di incasso direttamente connessi; il residuo netto conserva la destinazione esclusiva alla Missione. Essa non è destinata alla Comunità Fiorentina, alla Casa Granducale o al Cittadinario, ai quali è riservata la Tassa Comunitativa Storica.
15.3. Il riconoscimento della categoria fondativa può essere perfezionato soltanto dopo la valutazione positiva del candidato e l’effettivo e definitivo versamento della Donazione supplementare. La Donazione non crea un diritto automatico alla nomina o al conferimento di uffici operativi e non sostituisce gli adempimenti previsti dall’articolo 14.
Scala delle categorie fondative e della Donazione Fondativa supplementare della Missione
| Categoria fondativa della Missione | Donazione suggerita | Riconoscimento e accesso indicativo |
|---|---|---|
| Console Mediceo – Founding Supporter | € 5.000 | Ingresso nel nucleo fondativo; Cittadinanza Fiorentina, dignità di Nobile di Firenze e partecipazione alla vita associativa e culturale; accesso alle opportunità ordinarie non riservate. |
| Console Mediceo – Founding Member | € 10.000 | Riconoscimento permanente tra i fondatori, iscrizione nel Cittadinario e partecipazione alle iniziative ufficiali; accesso alle opportunità ordinarie del Bollettino. |
| Console Mediceo – Founding Patron | € 35.000 | Riconoscimento istituzionale rafforzato e partecipazione ai programmi culturali ed economici selezionati; ammissibilità alle opportunità riservate almeno alla categoria Founding Patron. |
| Console Mediceo – Founding Benefactor | € 85.000 | Riconoscimento quale principale sostenitore e possibilità di sostenere uno specifico programma della Missione; ammissibilità alle opportunità riservate almeno alla categoria Founding Benefactor. |
| Console Mediceo – Founding Grand Patron | € 250.000 | Riconoscimento di alto livello e coinvolgimento nelle principali iniziative internazionali; ammissibilità alle opportunità di maggiore rilevanza riservate alle categorie superiori. |
| Console Mediceo – Founding Renaissance Partner | € 450.000 o più | Categoria eccezionale riservata ai principali mecenati della struttura internazionale di lungo periodo; ammissibilità alle opportunità espressamente riservate al più alto livello fondativo. |
15.4. Le indicazioni contenute nella colonna «Riconoscimento e accesso indicativo» descrivono lo status complessivo del Console dopo il perfezionamento sia della Tassa Comunitativa Storica sia della Donazione Fondativa. I riferimenti alla Cittadinanza Fiorentina, alla dignità di Nobile di Firenze e al Cittadinario non costituiscono effetti autonomi della Donazione Fondativa, ma presuppongono il separato adempimento dell’articolo 14.
15.5. Tutte le categorie indicate nella Scala hanno natura fondativa e la relativa qualifica permane indipendentemente dagli eventuali successivi uffici. Il Console che non versi una Donazione Fondativa non acquista la qualifica di fondatore, ma conserva i diritti di partecipazione associativa, culturale e alle opportunità ordinarie previsti dagli articoli 9 e 13. L’accesso a un’opportunità riservata richiede la categoria minima indicata nel Bollettino e non attribuisce alcuna priorità automatica.
15.6. Gli importi indicati costituiscono la Scala vigente del Programma. Eventuali modifiche richiedono una formale revisione del Regolamento e non producono effetti retroattivi sui candidati già registrati, sulle Donazioni già perfezionate o sui diritti di accesso già acquisiti. La posizione nella trattazione resta in ogni caso determinata dalle regole cronologiche e procedurali degli articoli 26 e seguenti.
Articolo 16 — Individuazione e valutazione dei candidati
16.1. La Missione ricerca uomini e donne distinti non soltanto per ricchezza, successo professionale o visibilità, ma per valore personale, integrità, generosità, sensibilità culturale, maturità e capacità di porre i propri talenti al servizio di una finalità condivisa.
16.2. La presentazione comprende la prima valutazione del profilo, l’illustrazione del Manifesto, del comune ingresso consolare, della Tassa Comunitativa Storica obbligatoria, della distinta e facoltativa Donazione Fondativa, degli effetti relativi alla Cittadinanza e alla nobiltà, delle modalità di partecipazione agli investimenti, delle diverse modalità di accertamento dell’idoneità agli uffici di Vicario Mediceo o di Ambasciatore Mediceo previste dall’articolo 13.9 e, per la dignità di Ambasciatore Mediceo, degli ulteriori requisiti personali e fiduciari di cui all’articolo 8-bis. Al candidato deve essere chiarito che l’eventuale remunerazione riconosciuta a un collaboratore istituzionale riguarda esclusivamente l’attività di ricerca e accompagnamento e non incide in alcun modo sulla valutazione, sull’ammissione o sul conferimento di dignità, titoli e uffici.
16.3. È registrato quale segnalante il soggetto che indica per primo il candidato per iscritto e ottiene il riconoscimento dell’Associazione. La segnalazione, la presentazione e l’accompagnamento del candidato conservano natura istituzionale. Esse possono essere remunerate esclusivamente quando siano state affidate a un collaboratore istituzionale autorizzato mediante specifico accordo individuale scritto, preventivamente riconosciuto dall’Associazione e conforme all’articolo 17. La registrazione del segnalante non attribuisce, da sola, alcun diritto economico.
16.4. Il Master esecutivo internazionale in Umanesimo Civile, leadership territoriale e progettazione umanistica promosso dall’Accademia Umanistica Medicea è aperto a tutti, indipendentemente dalla qualità di Nobile di Firenze o di Console Mediceo. L’ammissione è subordinata al possesso degli eventuali requisiti curriculari e linguistici stabiliti dall’Accademia, alla permanenza dei requisiti personali e reputazionali e all’accettazione degli obblighi formativi e disciplinari. La partecipazione al Master non attribuisce, di per sé, la qualità di Nobile di Firenze o di Console Mediceo né consente l’accesso agli uffici in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 13.9.
Articolo 17 — Incasso centralizzato e compensi per la ricerca e l’accompagnamento dei candidati
17.1. La Tassa Comunitativa Storica e le Donazioni Fondative della Missione sono incassate esclusivamente dall’Associazione e contabilizzate separatamente secondo la rispettiva natura, destinazione e base documentale.
17.2. L’Associazione può riconoscere all’Ambasciatore Capo, agli Ambasciatori Medicei o ad altri collaboratori istituzionali autorizzati un compenso lordo per l’attività effettiva, personale e documentata di ricerca, individuazione, prima qualificazione, presentazione, introduzione e accompagnamento continuativo dei candidati. La mera titolarità di un ufficio, titolo o dignità non attribuisce alcun diritto automatico al compenso.
17.3. Il compenso può essere riconosciuto soltanto mediante specifico accordo istituzionale individuale scritto, sottoscritto dall’Associazione e dal collaboratore. L’accordo deve indicare almeno le attività affidate, le modalità di registrazione dei candidati, la base di calcolo, la percentuale o l’importo, le condizioni di maturazione, gli obblighi di riservatezza, la rendicontazione, gli adempimenti fiscali e le cause di riduzione o restituzione.
17.4. Il compenso remunera esclusivamente l’attività professionale e relazionale di ricerca e accompagnamento del candidato. Esso non costituisce, neppure indirettamente, una quota sul conferimento della Cittadinanza Fiorentina, della dignità di Nobile di Firenze, del titolo consolare mediceo, di un ufficio operativo o di una qualifica fondativa e non può essere presentato come prezzo, premio o corrispettivo di tali riconoscimenti.
17.5. Il compenso non dipende dall’esito della valutazione personale del candidato e non può essere aumentato, ridotto o promesso in funzione di un giudizio favorevole. Il collaboratore non acquista alcun potere di decisione, influenza, garanzia o promessa sull’ammissione, sul conferimento di dignità e titoli, sulla categoria fondativa o sulla successiva nomina a uffici operativi, che restano riservati agli organi competenti.
17.6. Il diritto al compenso matura esclusivamente dopo l’effettivo e definitivo incasso, da parte dell’Associazione, della Tassa Comunitativa Storica o della Donazione Fondativa sulla quale esso è calcolato. In assenza di incasso non è dovuto alcun compenso, anche quando l’attività di ricerca o accompagnamento sia stata svolta. L’incasso costituisce condizione economica di maturazione e non remunerazione dell’esito istituzionale della candidatura.
17.7. L’accordo individuale può stabilire percentuali o importi differenti per la Tassa Comunitativa Storica e per la Donazione Fondativa e può limitare il compenso ai soli candidati preventivamente registrati o espressamente riconosciuti. Ogni percentuale è calcolata sull’importo lordo effettivamente e definitivamente incassato dall’Associazione, salvo diversa base di calcolo espressamente pattuita.
17.8. Il collaboratore non può richiedere o ricevere direttamente somme dal candidato. Il pagamento del compenso è effettuato esclusivamente dall’Associazione, nel termine stabilito dall’accordo individuale e dopo la ricezione di idoneo documento fiscale. Rimborsi, storni, revoche o restituzioni totali o parziali delle contribuzioni determinano la proporzionale riduzione o restituzione del compenso.
17.9. I compensi disciplinati dal presente articolo restano distinti dalle commissioni relative agli investimenti. Essi possono coesistere con una successiva commissione su un investimento autonomo soltanto quando remunerino attività diverse, effettivamente svolte e documentate, senza duplicazioni e nel rispetto degli accordi applicabili.
17.10. La comunicazione al candidato deve mantenere chiaramente separate la valutazione personale, la contribuzione istituzionale, la Donazione Fondativa e l’eventuale remunerazione del collaboratore. Nessun collaboratore può dichiarare o lasciare intendere che il pagamento del candidato o il proprio compenso garantiscano un esito favorevole.
Articolo 18 — Separazione contabile e comunicazione ai candidati
18.1. La Tassa Comunitativa Storica, la Donazione Fondativa della Missione, la tassa di concessione e la quota associativa dei Sodali, le eventuali quote di iscrizione al Master, i compensi riconosciuti per la ricerca e l’accompagnamento dei candidati, i compensi per le segnalazioni occasionali, le commissioni professionali relative agli investimenti e gli altri corrispettivi devono essere indicati e contabilizzati separatamente, senza commistione tra le rispettive nature, basi di calcolo e destinazioni.
18.2. Ogni candidato alla Cittadinanza e al titolo consolare riceve una comunicazione chiara sulla natura obbligatoria e sulla destinazione della Tassa Comunitativa Storica, sulla natura facoltativa e supplementare della Donazione Fondativa, sugli effetti della categoria eventualmente prescelta, sulle modalità di partecipazione agli investimenti e sull’assenza di automatismi rispetto ai successivi uffici operativi. Il candidato Sodale riceve separata comunicazione sulla tassa di concessione, sulla quota associativa annuale, sulla natura ausiliaria del titolo e sull’assenza di qualsiasi diritto automatico alla nomina prima dell’atto della Casa Granducale. Ove esista un collaboratore istituzionale remunerato, deve essere altresì chiarito che il relativo compenso riguarda esclusivamente l’attività di ricerca e accompagnamento e non rappresenta una quota sul titolo, sulla dignità o sull’esito della candidatura.
18.3. La valutazione favorevole non perfeziona l’ammissione, la Cittadinanza, la dignità e il titolo consolare sino al versamento della Tassa Comunitativa Storica e al completamento degli atti richiesti. La qualifica fondativa richiede, separatamente, il versamento della Donazione Fondativa corrispondente. Ogni pagamento resta subordinato alla permanenza dei requisiti personali e reputazionali. L’esistenza o la misura di un compenso riconosciuto a un collaboratore non può influire sulla valutazione o sulle decisioni degli organi competenti.
18.4. L’eventuale quota di iscrizione al Master è distinta sia dalla Tassa Comunitativa Storica sia dalla Donazione Fondativa. La partecipazione e il pagamento del Master non garantiscono il superamento delle verifiche formative, il conseguimento dell’idoneità o la successiva nomina a Vicario Mediceo o ad Ambasciatore Mediceo. Il superamento della prima parte di novantasei ore costituisce esclusivamente uno dei requisiti alternativi previsti dall’articolo 13.9.
18.5. L’Associazione conserva separatamente la documentazione relativa alla registrazione del candidato, alla valutazione istituzionale, ai pagamenti ricevuti e all’eventuale accordo di collaborazione, in modo da rendere verificabile l’autonomia tra il procedimento di ammissione e il rapporto economico con il collaboratore.
PARTE III — RETE TERRITORIALE, RICERCA E VERIFICA DELLE OPPORTUNITÀ
Articolo 19 — Garanzia di operatività della rete
19.1. L’Associazione attiva la Magistratura Medicea Arte e Ambiente, le altre Magistrature competenti, le Missioni, i Vicariati, i Vicari e le strutture professionali collegate affinché siano ricercate, segnalate, selezionate e presentate opportunità concrete in Toscana e, quando pertinente, nei Paesi e nei territori delle Missioni.
La Missione non garantisce il risultato dell’investimento, ma garantisce l’attivazione diligente e continuativa della propria rete per ricercare, selezionare e presentare opportunità concrete e interlocutori qualificati.
19.2. L’Ambasciatore Capo, gli Ambasciatori, i Consoli formalmente incaricati, i Vicari e il Magistrato Supremo presentano le opportunità esclusivamente a soggetti dotati di adeguata capacità economica, reputazione e serietà imprenditoriale, evitando la diffusione indiscriminata o non autorizzata delle informazioni.
Articolo 20 — Settori delle opportunità
20.1. Le opportunità non sono limitate ai Feudi Umanistici e possono riguardare: patrimonio storico e rigenerazione; imprese e partecipazioni; energia, ESCO, CER, accumulo e microreti; turismo e ospitalità; agricoltura e agroalimentare; artigianato, manifattura, moda e design; cultura, formazione, ricerca e innovazione; ambiente, servizi sociali e sanitari; infrastrutture e altri progetti coerenti con le finalità umanistiche.
20.2. Ogni opportunità deve avere un interlocutore identificabile, un oggetto sufficientemente definito e una reale disponibilità a incontrare investitori.
Articolo 21 — Fonti della ricognizione territoriale
21.1. I Vicari svolgono una ricognizione stabile e proattiva, senza limitarsi ad attendere proposte spontanee.
• Comuni e Unioni di Comuni: patrimonio inutilizzato, ville, ex scuole, conventi, edifici rurali, rigenerazione, aree energetiche, servizi e progetti privi di finanziamento;
• Sportelli Unici per le Attività Produttive: insediamenti, ampliamenti, immobili industriali, strutture turistiche, riconversioni e imprese interessate a investitori internazionali;
• Camere di commercio, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura, cooperative e consorzi;
• proprietari di ville, borghi, aziende agricole e beni storici, istituti religiosi, fondazioni, enti ecclesiastici, RSA, alberghi e strutture da riconvertire;
• notai, commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, geometri, amministratori di patrimoni e intermediari abilitati;
• imprese familiari prive di successione o alla ricerca di soci, capitale, partner industriali, accesso alla Türkiye e altri paesi ove esista una Missione o valorizzazione di marchi e immobili;
• bandi e programmi di Regione Toscana, BURT, FESR, FEASR, Camere di commercio, Invitalia, GSE, Ministeri, Agenzia del Demanio, Comuni e Province;
• aste, liquidazioni giudiziali, concordati, amministrazioni straordinarie e vendite di aziende o rami;
• università, fondazioni, istituzioni culturali, centri di ricerca, incubatori e soggetti dei settori turistico, energetico, ambientale e tecnologico.
Articolo 21-bis — Segnalazione occasionale e presa in carico delle opportunità
21-bis.1. I Sodali delle Missioni, i Sodali dei Vicariati, gli Auditori e i Cavalieri possono segnalare occasionalmente opportunità coerenti con i settori indicati dall’articolo 20. La segnalazione ha natura ausiliaria e non comporta un obbligo di ricerca continuativa, né attribuisce al segnalante funzioni di rappresentanza, valutazione, approvazione o gestione interna dell’opportunità.
21-bis.2. La segnalazione è trasmessa per iscritto attraverso il canale ufficiale indicato dall’Associazione e contiene, per quanto disponibile, l’identità del proponente o proprietario, l’oggetto, la località, il referente, la disponibilità al confronto con la rete, la documentazione esistente e ogni interesse personale del segnalante. La segreteria registra data, provenienza e contenuto essenziale prima dell’avvio di qualsiasi attività successiva.
21-bis.3. Il segnalante non può promettere l’accettazione o la pubblicazione dell’opportunità, concordare commissioni con le parti, concedere priorità o esclusive, richiedere documenti riservati, negoziare condizioni o presentarsi quale incaricato della trattativa.
21-bis.4. Per le segnalazioni provenienti da una Missione, l’Ambasciatore Capo o l’Associazione affida la presa in carico a un Console Mediceo o a un Ambasciatore Mediceo mediante incarico scritto. Per le segnalazioni provenienti da un Vicariato o da una Podesteria, la presa in carico è affidata al Vicario competente oppure al Magistrato Supremo. Il responsabile incaricato cura la qualificazione, la scheda, la documentazione, i rapporti con la Magistratura e l’accompagnamento relazionale consentito.
21-bis.5. Dopo la registrazione e l’eventuale prima introduzione, il segnalante cessa ogni intervento operativo, salvo fornire chiarimenti iniziali o partecipare a uno specifico incontro su richiesta del responsabile incaricato. La presa in carico non comprende attività professionali riservate, che restano disciplinate dall’articolo 47.
21-bis.6. La registrazione della segnalazione non garantisce la verifica positiva, la pubblicazione nel Bollettino, la conclusione dell’operazione o il riconoscimento di un compenso, che richiede tutte le condizioni dell’articolo 39-bis.
Articolo 22 — Registro del Distretto e scheda preliminare
22.1. Ogni Vicario mantiene un Registro riservato articolato almeno nelle sezioni: patrimonio immobiliare; imprese e partecipazioni; energia e ambiente; turismo, agricoltura e artigianato; arte; cultura, formazione e innovazione.
22.2. Per ogni opportunità è compilata una scheda di una o due pagine contenente, per quanto disponibile: segnalante e data di registrazione; responsabile della presa in carico; soggetto proponente; descrizione; località; investimento richiesto; collaborazione ricercata; documentazione; autorizzazioni; interlocutore; livello di maturità; criticità; conflitti dichiarati; compatibilità con un Feudo Umanistico.
22.3. Il Vicario aggiorna la Magistratura almeno trimestralmente sulle nuove opportunità, sullo stato di quelle già segnalate e sui rapporti territoriali attivati.
Articolo 23 — Verifica preliminare della Magistratura
23.1. La Magistratura verifica l’esistenza del proponente, la disponibilità effettiva a incontrare investitori, il grado di definizione, la coerenza con la Missione, la documentazione minima e l’assenza di evidenti impedimenti.
23.2. La verifica non costituisce due diligence né garanzia di valore, fattibilità, redditività, autorizzabilità o regolarità. Le verifiche legali, fiscali, tecniche, finanziarie, urbanistiche e ambientali spettano a professionisti abilitati.
Articolo 24 — Accompagnamento preliminare
24.1. Quando un membro autorizzato o un investitore ammesso manifesta interesse concreto, il responsabile della presa in carico, l’Associazione e la rete favoriscono il primo incontro, lo scambio controllato della documentazione, le visite, il coinvolgimento delle istituzioni locali, l’indicazione dei professionisti e la definizione del percorso successivo.
24.2. La rete può favorire manifestazioni di interesse, lettere d’intenti, term sheet o accordi preliminari, ma non assume responsabilità per la decisione d’investimento o per la conclusione dell’affare.
PARTE IV — BOLLETTINO UFFICIALE E ASSEGNAZIONE INTERNA DEGLI AFFARI
Articolo 25 — Accesso riservato e Bollettino Ufficiale della Rete Medicea
25.1. I membri delle Missioni e dei Vicariati in regola con gli obblighi applicabili accedono al Bollettino e alle opportunità della rete nei limiti del proprio ruolo. I Consoli Medicei possono partecipare quali investitori o co-investitori e, se formalmente incaricati, curare il seguito di specifiche opportunità. I Sodali, compresi i Sodali investitori, gli Auditori e i Cavalieri hanno diritto di accesso al Bollettino, fermo che l’accesso alla documentazione completa e alle opportunità riservate può essere subordinato alla capacità economica, alla sottoscrizione degli accordi di riservatezza, alla categoria fondativa richiesta o a una specifica autorizzazione della Magistratura o dell’Associazione.
25.2. È istituito l’«Official Investment Opportunities Bulletin of the Medici Network», pubblicato periodicamente in lingua inglese sul sito della rete, in area riservata. In area pubblica può comparire soltanto un indice privo di dati riservati.
25.3. Il Bollettino presenta tutte le opportunità con metodo uniforme, codice univoco, categoria, località, investimento indicativo, forma di collaborazione, stato di maturità, documentazione disponibile, criticità, eventuale categoria minima di accesso e termine per la manifestazione di interesse.
25.4. Possono essere trattate attraverso la rete esclusivamente le opportunità previamente registrate, verificate e pubblicate nel Bollettino, salvo sezione straordinaria o riservata autorizzata per urgenza.
25.5. Nessun investimento estraneo al Bollettino può essere presentato ai Consoli, ai Sodali o agli altri membri quale opportunità della rete, né può generare priorità interne, compensi o commissioni ai sensi del presente Regolamento, salvo la fase preliminare di registrazione e verifica disciplinata dagli articoli 21-bis, 22 e 23.
Articolo 26 — Manifestazione di interesse e lista cronologica
26.1. Il membro interessato invia una manifestazione esclusivamente all’indirizzo e-mail ufficiale del Magistrato Supremo, indicando codice, identità, eventuale società, capacità finanziaria indicativa, forma di partecipazione, partner e accettazione del Regolamento.
26.2. La data e l’ora di ricezione determinano l’ordine progressivo nella lista degli interessati. Comunicazioni verbali o inviate a soggetti diversi non producono effetti.
26.3. Ogni membro conosce la propria posizione. L’identità degli altri interessati può restare riservata sino a quando la Magistratura ritenga opportuno comunicarla.
Articolo 27 — Riserva di priorità nella trattazione
27.1. Al primo membro della lista è concessa una Riserva di priorità interna della durata massima di tre mesi.
27.2. Durante il periodo la Missione non presenta la stessa opportunità agli altri membri per una trattativa concorrente; il titolare accede alla documentazione, incontra il promotore, effettua visite e svolge le valutazioni preliminari.
27.3. La priorità è interna alla Missione e non limita la libertà del proprietario o del promotore esterno, salvo separato accordo di esclusiva, opzione o lettera d’intenti sottoscritto da quest’ultimo.
27.4. È ammesso un solo rinnovo per un ulteriore mese. Non possono essere concessi più di due periodi consecutivi, per un massimo ordinario di quattro mesi.
Articolo 28 — Mantenimento, rinnovo e decadenza
28.1. Il titolare non può bloccare l’opportunità senza attività reale. Entro il primo periodo deve dimostrare accesso ai documenti, incontri, valutazioni preliminari e richieste pertinenti.
28.2. Per il rinnovo deve produrre una manifestazione confermata, proposta non vincolante, term sheet, lettera d’intenti, incarico di due diligence o altra prova di trattativa concreta.
28.3. La priorità decade per inattività, scadenza, rinuncia, mancata collaborazione, diffusione non autorizzata, contatto diretto irregolare, dichiarazioni inesatte, perdita dei requisiti o uso strumentale della posizione.
28.4. Alla decadenza, la priorità passa al secondo della lista e poi ai successivi secondo l’ordine progressivo.
Articolo 29 — Divieto di concorrenza interna e compartecipazione
29.1. Durante la priorità gli altri membri non possono avviare attraverso la Missione trattative parallele, contattare il promotore, formulare offerte concorrenti utilizzando informazioni della rete o interferire con la trattativa.
29.2. Il primo della lista può autorizzare la compartecipazione di altri membri mediante co-investimento, società di progetto, consorzio, joint venture, partnership industriale o ripartizione delle componenti.
29.3. La compartecipazione richiede consenso del titolare, approvazione della Magistratura, definizione scritta dei ruoli e accettazione della disciplina delle commissioni.
29.4. Le regole interne non limitano le offerte indipendenti di soggetti estranei alla Missione né le procedure pubbliche e non devono essere utilizzate per ripartire mercati o realizzare accordi anticoncorrenziali.
Articolo 30 — Feudi della Camera Granducale e accesso degli Ambasciatori e dei Vicari
30.1. I sessanta Feudi individuati nelle piante Morozzi di cui all’articolo 10-bis sono attribuiti alla Camera Granducale e possono essere oggetto di concessione esclusivamente secondo le procedure interne della Casa Granducale.
30.2. Possono essere ammessi alla concessione e al conseguente riconoscimento di una dignità feudale interna gli Ambasciatori Medicei, i Vicari Medicei e i candidati all’investitura di un Feudo Umanistico che abbiano nominato un Vicario feudale o un Pro-Vicario in possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 13.9, lettere a), b) o c). I Consoli Medicei, in quanto tali e in assenza delle condizioni previste dall’articolo 13.9, lettera d), non sono ammessi alla concessione.
30.3. La discendenza diretta dalle famiglie feudatarie alla data della soppressione storica del Feudo può costituire titolo di preferenza quando il candidato sia Ambasciatore Mediceo, Vicario Mediceo oppure possieda le condizioni previste dall’articolo 13.9, lettera d). Gli Ambasciatori rappresentanti del Distretto nel quale si trova l’immobile hanno priorità interna, purché manifestino il proprio interesse entro il termine speciale indicato nel Bollettino; ogni ulteriore ordine di precedenza è determinato dalla Casa Granducale.
30.4. La qualità di soggetto ammissibile, la priorità interna o la concessione feudale non attribuiscono diritti reali sul bene, non sostituiscono gli accordi con il proprietario e non garantiscono la conclusione dell’acquisto o dell’investimento.
Articolo 31 — Opportunità pubbliche e procedure competitive
31.1. Per bandi, gare, concessioni, aste e procedure pubbliche il Bollettino ha funzione esclusivamente informativa e non attribuisce alcuna priorità capace di limitare l’accesso previsto dalla legge.
31.2. Ogni membro partecipa autonomamente, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle regole dell’ente competente.
Articolo 32 — Contestazioni interne
32.1. Il membro può contestare la posizione, la concessione, il rinnovo, la revoca o la decadenza entro sette giorni dalla comunicazione.
32.2. L’istanza è decisa dal Presidente dell’Associazione, sentita la Magistratura. Per le dispense relative ai Feudi la decisione di S.A.R. il Granduca è definitiva nell’ordinamento interno mediceo.
PARTE V — COMMISSIONE DI SUCCESSO, INCASSO CENTRALIZZATO E RIPARTIZIONI
Articolo 33 — Commissione di successo della Rete Medicea
33.1. Per ogni investimento effettivamente concluso grazie all’attività diretta e documentabile della rete, l’Associazione concorda con la parte o con le parti interessate una Commissione di successo per i servizi prestati dalla rete medicea.
33.2. Una Commissione pari al 2,50% dell’investimento costituisce esclusivamente una stima generale e un parametro indicativo per le operazioni ordinarie; essa non rappresenta un’aliquota vincolante, minima o massima.
33.3. Una Commissione superiore può essere concordata tenendo conto, tra l’altro: a) del valore e della complessità dell’operazione; b) dell’attività preparatoria richiesta; c) del numero dei soggetti coinvolti; d) della durata delle trattative; e) delle relazioni e delle risorse mobilitate; f) della natura strategica dell’investimento; g) dei servizi effettivamente prestati dalla rete.
33.4. Non è stabilito alcun limite massimo generale. La Commissione effettiva è determinata mediante uno specifico accordo scritto con la parte o con le parti tenute al pagamento, nel quale sono indicati i servizi prestati, la base di calcolo, l’importo o l’aliquota, le condizioni di maturazione e le modalità di pagamento.
33.5. Le quote interne previste dall’articolo 37 sono sempre calcolate sull’intero importo della Commissione effettivamente percepita dall’Associazione, anche quando essa sia superiore al 2,50% dell’investimento.
33.6. Salvo diversa previsione contenuta nell’accordo scritto, la Commissione matura pro quota sulle somme effettivamente investite o trasferite e non sugli importi soltanto annunciati, programmati o non ancora versati.
Articolo 34 — Soggetti pagatori e doppia remunerazione trasparente
34.1. La Commissione può essere posta a carico di un solo beneficiario oppure, mediante distinti incarichi e piena comunicazione reciproca, di entrambe le parti dell’operazione.
34.2. Quando il pagamento è ripartito tra due o più soggetti, ciascun incarico determina autonomamente la quota posta a carico del relativo pagatore. L’importo complessivo risultante può essere inferiore, pari o superiore al parametro indicativo del 2,50% e non è soggetto a un limite massimo generale, purché sia pienamente comunicato e accettato per iscritto dalle parti tenute al pagamento.
34.3. Quando una parte è un ente pubblico, nessun compenso è richiesto in assenza di legittimo affidamento e contratto conforme. La Commissione può essere sostenuta dall’investitore, società di progetto, concessionario o partner privato.
34.4. Ogni incarico deve indicare servizi, base di calcolo, aliquota, maturazione e l’eventuale remunerazione percepita dall’altra parte.
Articolo 35 — Contributo di attivazione
35.1. Per progetti che richiedono attività preparatoria significativa, l’Associazione può richiedere un contributo di attivazione indicativamente compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000.
35.2. Salvo diverso accordo, il contributo è imputato in detrazione dalla Commissione di successo in caso di conclusione dell’operazione.
Articolo 36 — Incasso centralizzato
36.1. Commissioni di successo, contributi di attivazione e altri corrispettivi della rete sono fatturati e incassati esclusivamente dall’Associazione.
36.2. Ambasciatore Capo, Ambasciatori, Consoli, Vicari, Magistrature e altri membri non possono richiedere o incassare somme direttamente dalle parti, salvo autorizzazione scritta.
36.3. L’Associazione ripartisce le quote soltanto dopo l’incasso e a fronte di idoneo documento fiscale.
Articolo 37 — Ripartizione interna ordinaria
37.1. La Commissione di successo effettivamente incassata è ordinariamente ripartita come segue:
| Beneficiario o funzione | Quota della Commissione | Finalità o condizione |
|---|---|---|
| Associazione Internazionale Medicea — struttura centrale | 40% | Nunziatura, segreteria, Magistrato Supremo, Nunzio Granducale, gestione, rappresentanza, uso autorizzato del nome e dell’identità medicea. |
| Funzione di individuazione e accompagnamento dell’investitore | 25% | Attribuita all’Ambasciatore Mediceo o al Console Mediceo specificamente incaricato che abbia originato e seguito concretamente il capitale. |
| Ambasciatore Capo | 20% | Quando svolge un ruolo personale, sostanziale e determinante; riducibile nei casi di solo coordinamento. |
| Funzione di individuazione, segnalazione e qualificazione dell’opportunità | 15% | Attribuita al Vicario o al responsabile autorizzato; comprende, entro il limite massimo del 5%, l’eventuale compenso del segnalante occasionale. |
37.2. Le percentuali interne indicate al comma 37.1 si applicano all’intero importo della Commissione effettivamente incassata, indipendentemente dalla sua incidenza percentuale sull’investimento. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, le quote equivalgono all’1,00% dell’investimento per la struttura centrale, allo 0,625% per la funzione di origine e accompagnamento dell’investitore, allo 0,50% per l’Ambasciatore Capo e allo 0,375% per la funzione di individuazione e qualificazione dell’opportunità. L’eventuale compenso del segnalante occasionale è compreso in quest’ultima quota.
37.3. Se una funzione non è stata effettivamente svolta, la relativa quota resta all’Associazione. Se più soggetti abilitati svolgono la medesima funzione, la quota è suddivisa e non moltiplicata.
37.4. Nessuna quota della Commissione di successo deriva automaticamente dal titolo di Console Mediceo, Sodale, Auditore o Cavaliere. Il Console può ricevere una quota funzionale soltanto per una specifica attività di presa in carico o accompagnamento preventivamente affidata per iscritto; il Sodale, l’Auditore e il Cavaliere possono ricevere esclusivamente il compenso di segnalazione disciplinato dall’articolo 39-bis.
Articolo 38 — Quota centrale e membri delle Magistrature
38.1. La quota del 40% resta nella disponibilità dell’Associazione per sostenere la struttura centrale. Da tale quota possono essere corrisposti compensi, indennità o rimborsi al Magistrato Supremo, ai membri delle Magistrature, alla segreteria, al Nunzio e ai consulenti, secondo incarichi e deliberazioni scritte.
38.2. Quando un membro di una Magistratura svolga personalmente una funzione di origine dell’investitore o di qualificazione dell’opportunità, l’Associazione può attribuirgli, in tutto o in parte, la corrispondente quota funzionale, in sostituzione e non in aggiunta alla quota di altro soggetto.
38.3. Nessun membro della struttura centrale acquista un diritto automatico a percentuali per la sola titolarità dell’ufficio.
Articolo 39 — Compenso del Vicario
39.1. La quota ordinaria per il Vicario è il 15% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, quando individua una reale opportunità, identifica il promotore, verifica l’interesse a ricevere investitori, compila la scheda, raccoglie i documenti, favorisce l’incontro e mantiene i rapporti territoriali. Quando l’opportunità sia stata originariamente segnalata da un soggetto ammesso al compenso dell’articolo 39-bis, la quota del Vicario è ridotta della percentuale riconosciuta al segnalante. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, la quota complessiva del 15% equivale allo 0,375% dell’investimento.
39.2. Per un’attività di qualificazione e accompagnamento meno estesa la quota del Vicario può essere ridotta mediante preventiva determinazione scritta. Per un’attività particolarmente intensa e continuativa può essere aumentata, con preventiva approvazione, mediante ridistribuzione interna delle quote e senza modificare la Commissione complessiva, salvo diverso accordo scritto con le parti tenute al pagamento.
Articolo 39-bis — Compenso per le segnalazioni occasionali
39-bis.1. Quando un’opportunità segnalata da un Sodale della Missione, da un Sodale del Vicariato, da un Auditore o da un Cavaliere sia stata preventivamente registrata, successivamente presa in carico da un soggetto autorizzato e infine conclusa con buon esito, l’Associazione può riconoscere al segnalante un compenso lordo non superiore al 5% dell’intera Commissione di successo effettivamente e definitivamente percepita dall’Associazione.
39-bis.2. Il compenso è imputato alla quota del 15% prevista dall’articolo 37 per la funzione di individuazione, segnalazione e qualificazione dell’opportunità e non aumenta la Commissione complessiva né le percentuali totali di ripartizione. Se la medesima segnalazione è attribuibile a più soggetti, il limite massimo del 5% è unico e viene ripartito tra essi secondo l’accordo scritto.
39-bis.3. Nessun compenso è dovuto automaticamente per la sola qualità o il solo titolo del segnalante. Il riconoscimento richiede un accordo individuale scritto, concluso prima dell’avvio della gestione interna dell’opportunità, che identifichi la segnalazione registrata, la percentuale o l’importo, il nesso richiesto con il risultato, le condizioni di maturazione, gli obblighi di riservatezza e non aggiramento, la documentazione e gli adempimenti fiscali.
39-bis.4. Il diritto matura soltanto dopo il perfezionamento dell’operazione e l’effettivo e definitivo incasso della Commissione da parte dell’Associazione. In assenza di buon esito o di incasso non è dovuto alcun compenso. Rimborsi, storni, riduzioni o restituzioni della Commissione determinano la proporzionale riduzione o restituzione del compenso.
39-bis.5. Il compenso non spetta quando il segnalante sia proprietario, promotore, parte, investitore o beneficiario diretto o indiretto dell’opportunità, fermo quanto previsto dall’articolo 49-bis. Non è cumulabile, sul medesimo importo e per la stessa funzione, con altre quote o compensi della rete.
39-bis.6. Il compenso remunera esclusivamente l’individuazione e la prima segnalazione dell’opportunità e non attribuisce al segnalante il diritto di partecipare alla successiva presa in carico, alla trattativa o alla gestione interna.
Articolo 40 — Compenso per la presentazione e l’accompagnamento dell’investitore
40.1. La quota ordinaria per la funzione di individuazione, presentazione e accompagnamento dell’investitore è il 25% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione. Essa spetta all’Ambasciatore Mediceo oppure, in tutto o in parte, al Console Mediceo specificamente incaricato che verifichi reputazione e capacità economica, illustri l’opportunità, organizzi la presentazione, accompagni gli incontri e mantenga la relazione sino al versamento del capitale. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,625% dell’investimento.
40.2. La semplice comunicazione di un nominativo da parte di un Ambasciatore o di un Console può essere remunerata mediante una quota ridotta, preventivamente determinata per iscritto. Quando l’attività abbia carattere particolarmente intenso, continuativo e determinante sino al perfezionamento dell’investimento, la quota può essere aumentata mediante preventiva ripartizione scritta e senza duplicazioni.
40.3. Il Console incaricato della presa in carico e della qualificazione di un’opportunità segnalata da un Sodale può ricevere, mediante preventiva determinazione scritta, la parte residua della quota funzionale del 15% prevista dall’articolo 37 dopo la detrazione dell’eventuale compenso del segnalante. La mera titolarità del titolo consolare o la partecipazione personale all’investimento non generano compensi.
Articolo 41 — Quota dell’Ambasciatore Capo
41.1. All’Ambasciatore Capo spetta ordinariamente il 20% dell’intera Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, quando abbia personalmente individuato o introdotto l’investitore o svolto un’attività sostanziale e determinante nella formazione, nell’accompagnamento e nel perfezionamento della relazione. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,50% dell’investimento.
41.2. Se l’investitore è individuato e accompagnato prevalentemente da un altro Ambasciatore e l’Ambasciatore Capo svolge esclusivamente il coordinamento nazionale, la quota è ordinariamente ridotta al 10% dell’intera Commissione effettivamente incassata. A mero titolo esemplificativo, quando la Commissione sia pari al 2,50% dell’investimento, tale quota equivale allo 0,25% dell’investimento. La differenza resta all’Associazione.
41.3. La mera titolarità dell’ufficio, senza attività concreta e documentabile, non attribuisce una quota personale.
Articolo 42 — Commissione speciale per un Feudo Umanistico
42.1. Quando un Ambasciatore o un Vicario realizzi personalmente un progetto integrato di Feudo Umanistico comprendente l’acquisto e il recupero di una villa o dimora storica e la costituzione di una ESCO o di altra struttura progettuale approvata, l’Associazione applica la Commissione straordinaria del 10 (dieci)% dell’investimento destinato alla costituzione del Feudo — acquisto della villa storica e costituzione della ESCO — in sostituzione della Commissione ordinaria disciplinata dall’articolo 33.
42.2. Se l’Ambasciatore Capo ha svolto un ruolo personale, sostanziale e determinante nella formazione e nell’accompagnamento del progetto, può essergli riconosciuta una quota speciale lorda fino all’1% del valore effettivamente investito per la costituzione del Feudo, in sostituzione e non in aggiunta alla quota ordinaria dell’articolo 41.
42.3. La quota matura pro quota sulle somme effettivamente investite e richiede l’avvio formale del progetto mediante atti vincolanti riconosciuti dall’Associazione.
Articolo 43 — Criteri di calcolo, non cumulabilità e ruoli multipli
43.1. Le quote interne sono calcolate sull’intero importo della Commissione effettivamente incassata dall’Associazione, qualunque sia l’importo o l’aliquota concordata con le parti, anche quando la Commissione sia superiore al parametro indicativo del 2,50% dell’investimento.
43.2. Le quote non sono cumulabili per la stessa funzione e sullo stesso importo. Un Ambasciatore, un Console o un Sodale che investa personalmente non percepisce una quota o un compenso per aver presentato sé stesso o il proprio veicolo.
43.3. Se l’Ambasciatore Capo è anche l’unico originatore dell’investitore, non è dovuta automaticamente la quota del 25% a un altro Ambasciatore; l’Associazione determina la ripartizione documentando le funzioni effettive.
43.4. Le quote sugli investimenti restano distinte dalla Tassa Comunitativa Storica, dalla Donazione Fondativa della Missione, dalla tassa di concessione e dalla quota associativa dei Sodali, dai compensi eventualmente riconosciuti ai collaboratori istituzionali ai sensi dell’articolo 17 e dalle quote di iscrizione al Master. I compensi relativi ai candidati possono coesistere con le commissioni sugli investimenti soltanto per attività autonome e documentate. Nessuna quota sugli investimenti deriva dalla sola titolarità di un titolo, di una dignità o di un ufficio.
Articolo 44 — Condizioni di maturazione e pagamento
44.1. Il diritto a una quota o a un compenso di segnalazione sorge soltanto se l’opportunità o l’investitore sono stati registrati preventivamente, il ruolo e la percentuale sono stati riconosciuti per iscritto, l’investimento è perfezionato, la Commissione è stata effettivamente incassata dall’Associazione e sussiste un nesso diretto e documentabile con l’attività svolta.
44.2. L’Associazione comunica mensilmente agli aventi diritto gli incassi rilevanti. Il pagamento avviene nel termine previsto dall’accordo individuale, dopo ricezione del documento fiscale.
44.3. Rimborsi, storni, riduzioni o restituzioni dell’investimento determinano la proporzionale riduzione o restituzione delle quote.
PARTE VI — RISERVATEZZA, ATTIVITÀ RISERVATE, DISCIPLINA E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45 — Riservatezza e accesso alle informazioni
45.1. Informazioni su candidati, segnalanti, investitori, promotori, progetti, documenti e trattative sono riservate e utilizzabili soltanto per le finalità autorizzate e nei limiti del ruolo ricoperto.
45.2. L’accesso al Bollettino e alla documentazione può essere subordinato all’identificazione, alla verifica reputazionale, alla regolarità associativa, alla prova di capacità economica e alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza. L’accesso del Sodale non comprende automaticamente i documenti riservati della trattativa.
45.3. È vietato trasferire informazioni a soggetti estranei o diffonderle in modo indiscriminato.
Articolo 46 — Divieto di aggiramento
46.1. È vietato utilizzare informazioni, segnalazioni o presentazioni della rete per concludere direttamente l’operazione aggirando l’Associazione, la Missione, il Vicariato, la Magistratura, il Magistrato Supremo, il Vicario, il responsabile della presa in carico, l’Ambasciatore o il Console presentatore, il segnalante registrato o gli altri aventi diritto.
46.2. Il divieto si applica anche tramite società controllate, familiari, fiduciari, partner o soggetti collegati.
46.3. La violazione comporta revoca delle priorità, sospensione dal Bollettino, perdita delle posizioni, obbligo di corrispondere le commissioni maturate, eventuale risoluzione dell’accordo ed eventuale risarcimento.
Articolo 47 — Attività riservate e professionisti abilitati
47.1. Gli Ambasciatori e i Vicari svolgono, nei limiti dei rispettivi uffici, ricognizione, segnalazione qualificata, presa in carico, sviluppo delle relazioni, coordinamento e accompagnamento istituzionale. I Consoli partecipano alla vita della Missione, possono investire e possono assumere la presa in carico o l’accompagnamento di una specifica opportunità soltanto mediante incarico scritto. I Sodali, gli Auditori e i Cavalieri si limitano alla segnalazione occasionale e alle funzioni culturali o ausiliarie loro attribuite.
47.2. Ambasciatori, Consoli incaricati, Vicari, Sodali, Auditori e Cavalieri non svolgono, salvo possesso dei requisiti professionali e separato incarico, mediazione immobiliare, consulenza o intermediazione finanziaria, collocamento, raccolta di capitali, ricezione di ordini, assistenza legale, fiscale, tecnica o altre attività riservate.
47.3. Le attività regolamentate sono affidate a professionisti abilitati mediante contratti separati. L’incarico interno di presa in carico o accompagnamento non sostituisce né comprende tali prestazioni professionali.
47.4. Il membro che partecipa personalmente a un investimento non può presentare tale partecipazione come attività professionale svolta per la rete né richiedere compensi per avere presentato sé stesso. Restano salve le attività autonome, diverse e documentate, preventivamente affidate mediante specifico accordo scritto e prive di conflitto di interesse.
Articolo 48 — Assenza di garanzia del risultato
48.1. L’Associazione e la rete non garantiscono redditività, finanziamento, autorizzazioni, concessioni, esiti tecnici o conclusione dell’operazione.
48.2. Ogni investimento è assunto liberamente dall’investitore sulla base delle proprie verifiche e degli autonomi accordi con la controparte.
Articolo 49 — Conflitti di interesse
49.1. Ogni interesse economico diretto o indiretto deve essere comunicato preventivamente all’Associazione.
49.2. Chi si trovi in conflitto deve astenersi dalle decisioni e non può percepire compensi ulteriori non autorizzati.
49.3. La remunerazione eventualmente percepita da entrambe le parti dell’operazione deve essere trasparente e regolata da distinti incarichi.
Articolo 49-bis — Segnalazione di opportunità proprie
49-bis.1. L’Ambasciatore, il Console, il Vicario, il Sodale o Consigliere per lo Sviluppo delle Attività Strategiche, l’Auditore, il Cavaliere e ogni altro segnalante autorizzato possono sottoporre alla struttura centrale opportunità delle quali siano proprietari, promotori, partecipanti o direttamente interessati, purché dichiarino preventivamente e integralmente tale interesse.
49-bis.2. Il segnalante interessato si astiene da ogni attività di valutazione, approvazione, attribuzione di priorità o decisione riguardante l’opportunità.
49-bis.3. La mera presentazione di sé stesso, del proprio veicolo o di un’opportunità propria non attribuisce alcun diritto al compenso di segnalazione previsto dall’articolo 39-bis né ad altre commissioni per la medesima funzione, ferme restando le utilità derivanti dalla posizione di parte e gli eventuali compensi per attività autonome, diverse, effettive e documentate, preventivamente autorizzati mediante separato accordo scritto.
Articolo 50 — Protezione dei dati e conservazione
50.1. I dati personali sono trattati secondo la normativa applicabile, con accesso limitato alle persone autorizzate e per il tempo necessario alle finalità istituzionali e contrattuali.
50.2. L’Associazione definisce informative, istruzioni e misure di sicurezza per i registri e il Bollettino.
Articolo 51 — Violazioni e sanzioni interne
51.1. Costituiscono violazioni: promessa impropria di titoli, dignità, categorie fondative o nomine; uso di qualifiche non conferite; dichiarazione o insinuazione che un pagamento o un compenso garantisca un esito favorevole; richiesta o incasso diretto non autorizzato di somme da candidati, investitori o promotori; richiesta di compensi in assenza di specifico accordo individuale scritto o oltre i limiti da esso stabiliti; partecipazione del segnalante alla gestione interna non autorizzata dell’opportunità; esercizio di influenza impropria sulla valutazione dei candidati o delle opportunità; diffusione non autorizzata di informazioni; aggiramento; concorrenza interna irregolare; alterazione delle liste o dei registri; conflitto non dichiarato; inattività strumentale; uso improprio del nome Medici.
51.2. Le misure possono comprendere richiamo, sospensione, revoca della priorità, perdita dei compensi o delle commissioni non maturati, esclusione dal Bollettino e dalle attività riservate, revoca della qualità di Sodale o dell’ufficio interno e risoluzione del contratto, nel rispetto delle competenze della Casa Granducale e dell’Associazione.
Articolo 52 — Riesame e decisioni
52.1. Le contestazioni operative sono presentate entro sette giorni al Presidente dell’Associazione, che decide sentiti il Magistrato Supremo e gli organi interessati.
52.2. Le questioni riguardanti dignità, titoli, qualità di Sodale, nomine, Podesterie, dispense e Feudi restano riservate a S.A.R. il Granduca e alla Casa Granducale secondo le rispettive competenze nell’ordinamento interno mediceo.
Articolo 53 — Modifiche del Regolamento
53.1. L’Associazione può modificare il Regolamento per esigenze organizzative, normative o internazionali, previa approvazione secondo le procedure interne e comunicazione ai membri.
53.2. Le modifiche organizzative si applicano dalla data comunicata. Le modifiche che riducono percentuali già previste in un accordo individuale richiedono l’accettazione scritta dell’interessato e non incidono sui diritti già maturati.
Articolo 54 — Entrata in vigore e prevalenza
54.1. Il Regolamento entra in vigore alla data della sua adozione e sostituisce, per le materie disciplinate, i precedenti Programmi, Scale e regolamenti separati, che vi restano incorporati.
54.2. In caso di contrasto, l’accordo individuale prevale soltanto sulle condizioni economiche espressamente negoziate, comprese quelle previste dall’articolo 17, purché restino fermi i principi di incasso centralizzato, separazione delle funzioni, indipendenza della valutazione, divieto di promessa dell’esito, trasparenza, riservatezza e tracciabilità. Il Regolamento prevale sulle regole organizzative e operative comuni.
54.3. Ogni membro, compresi i Sodali, gli Auditori e i Cavalieri, riceve copia del Regolamento e ne dichiara l’accettazione nel proprio atto di nomina, ammissione o collaborazione.
ADOZIONE
Firenze, 4 agosto 2026
| PER L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDICEA ______________________________ |
VISTO PER GLI INDIRIZZI ISTITUZIONALI ______________________________ |